Art. 5. 1. L'assegnazione delle risorse stanziate per l'anno 1998, da attribuire ai servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale per ciascuno dei bacini di traffico e' determinata, per il 95% del suo valore, dall'analogo riparto operato per 1997, e, per il restante 5%, in relazione ai valori ed al miglioramento ottenuto, per ogni bacino di traffico, nel triennio 1994-1996, dei seguenti indicatori: Ricavi da traffico/costi di gestione, perdita operativa al netto dei contributi regionali/km di servizi, ricavi da traffico/contributi regionali, costi di movimento/km di servizi, ricavi da traffico/km di servizi. Le quote percentuali risultanti sono le seguenti: Provincia di Arezzo........ 7.859 Provincia di Firenze....... 30.157 Provincia di Grosseto...... 5.742 Provincia di Livorno....... 9.896 Provincia di Lucca......... 8.551 Provincia di Massa......... 3.935 Provincia di Pisa.......... 9.669 Provincia di Pistoia....... 6.804 Provincia di Prato......... 6.140 Provincia di Siena......... 7.947 Regione Toscana............ 3.300 ------- Totale........... 100.000 2. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1983 e' sostituito dal seguente: "3.: i titoli di cui ai precedenti comma del presente articolo possono essere rilasciati: a) agli invalidi civili e di lavoro con invalidita' superiore o uguale al 67%; b) ai mutilati e invalidi di guerra e di servizio con minorazione ascritta dalla la alla 5 categoria; c) alle persone handicappate riconosciute in situazione di gravita' ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 3 febbraio 1992, n. 104; d) ai soggetti privi della vista e sordomuti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482; e) agli invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell'indennita' di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 11 febbraio 1980 n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell'indennita' di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289; f) ai Cavalieri di Vittorio Veneto ed ai perseguitati politici antifascisti o razziali riconosciuti; g) a tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di eta'. Ai fini della presente legge gli ultrasessantacinquenni dichiarati invalidi ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 509/1988 sono assimilati agli invalidi con percentuale superiore o uguale al 67%. I titoli agevolati di cui al presente articolo sono rilasciati ai soggetti di cui alle precedenti lettere purche': 1) se celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati siano percettori di un reddito annuale personale imponibile, ai fini dell'IRPEF non superiore all'importo della pensione minima di vecchiaia erogata dall'INPS maggiorata ai sensi della legge 15 aprile 1985, n. 140 e successive integrazioni e modificazioni; 2) se coniugati, qualora il reddito personale del richiedente non superi quello indicato al precedente punto 1) ed il reddito annuale di coppia non superi 2,5 volte il medesimo limite di reddito". All'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 e' aggiunto il seguente comma: "7. Gli enti locali possono estendere, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, le agevolazioni di cui al presente articolo a categorie a rischio ed a particolari soggetti svantaggiati, ivi compresi cittadini non appartenenti alla Unione europea secondo le modalita' ed i criteri della presente legge, sulla base di specifici accordi con le aziende di trasporto pubblico locale sulle cui linee hanno validita' i titoli di cui al presente comma".