Art. 5.
 
  1. L'assegnazione delle  risorse  stanziate  per  l'anno  1998,  da
attribuire  ai  servizi  di  trasporto  pubblico locale di competenza
regionale per ciascuno dei bacini di traffico e' determinata, per  il
95%  del suo valore, dall'analogo riparto operato per 1997, e, per il
restante 5%, in relazione ai valori ed al miglioramento ottenuto, per
ogni  bacino  di  traffico,  nel  triennio  1994-1996,  dei  seguenti
indicatori:   Ricavi da traffico/costi di gestione, perdita operativa
al  netto  dei  contributi  regionali/km  di   servizi,   ricavi   da
traffico/contributi  regionali,  costi  di  movimento/km  di servizi,
ricavi da traffico/km di servizi.  Le  quote  percentuali  risultanti
sono le seguenti:
 
   Provincia di Arezzo........   7.859
   Provincia di Firenze.......  30.157
   Provincia di Grosseto......   5.742
   Provincia di Livorno.......   9.896
   Provincia di Lucca.........   8.551
   Provincia di Massa.........   3.935
   Provincia di Pisa..........   9.669
   Provincia di Pistoia.......   6.804
   Provincia di Prato.........   6.140
   Provincia di Siena.........   7.947
   Regione Toscana............   3.300
                               -------
             Totale........... 100.000
 
  2.  Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1983 e'
sostituito dal seguente:
  "3.: i titoli di cui ai  precedenti  comma  del  presente  articolo
possono essere rilasciati:
   a)  agli  invalidi  civili e di lavoro con invalidita' superiore o
uguale al 67%;
   b) ai mutilati e invalidi di guerra e di servizio con  minorazione
ascritta dalla la alla 5 categoria;
   c)   alle  persone  handicappate  riconosciute  in  situazione  di
gravita' ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 3  febbraio  1992,
n. 104;
   d)  ai soggetti privi della vista e sordomuti di cui agli articoli
6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
   e) agli invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell'indennita'
di accompagnamento di cui alle  leggi  28  marzo  1968,  n.  406,  11
febbraio 1980 n. 18 e 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell'indennita'
di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
   f)  ai  Cavalieri  di  Vittorio Veneto ed ai perseguitati politici
antifascisti o razziali riconosciuti;
   g) a tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di eta'.
  Ai fini della presente legge gli ultrasessantacinquenni  dichiarati
invalidi  ai  sensi  dell'art.  6 del decreto legislativo n. 509/1988
sono assimilati agli invalidi con percentuale superiore o  uguale  al
67%.
  I  titoli  agevolati di cui al presente articolo sono rilasciati ai
soggetti di cui alle precedenti lettere purche':
   1) se celibi, vedovi, liberi di stato  o  giudizialmente  separati
siano  percettori di un reddito annuale personale imponibile, ai fini
dell'IRPEF  non  superiore  all'importo  della  pensione  minima   di
vecchiaia erogata dall'INPS maggiorata ai sensi della legge 15 aprile
1985, n. 140 e successive integrazioni e modificazioni;
   2)  se coniugati, qualora il reddito personale del richiedente non
superi quello indicato al precedente punto 1) ed il  reddito  annuale
di coppia non superi 2,5 volte il medesimo limite di reddito".
  All'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1983, n. 33 e' aggiunto
il seguente comma:
  "7.  Gli enti locali possono estendere, provvedendo alla necessaria
copertura finanziaria, le agevolazioni di cui al presente articolo  a
categorie  a  rischio  ed  a  particolari  soggetti svantaggiati, ivi
compresi cittadini non appartenenti alla Unione  europea  secondo  le
modalita'  ed i criteri della presente legge, sulla base di specifici
accordi con le aziende di trasporto pubblico locale sulle  cui  linee
hanno validita' i titoli di cui al presente comma".