Art. 7. 1. E' autorizzata la spesa nel bilancio pluriennale 1998-2000 della somma di L. 10.920.000.000 per l'anno 1998 e L. 5.080.000.000 per l'anno 1999 destinata al finanziamento di interventi nelle infrastrutture di trasporto, ai sensi delle leggi regionali n. 108 del 22 dicembre 1994, n. 96 del 15 dicembre 1994, n. 31 del 30 marzo 1995, della legge n. 122 del 24 marzo 1989, della legge regionale n. 4 del 19 gennaio 1974 come modificata dalla legge regionale n. 67 del 5 settembre 1978, del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 e del regio decreto n. 3095 del 2 aprile 1885. 2. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa disposta dal comma precedente e' autorizzata per ciascuno degli anni 1998 e 1999 la spesa di L. 1.000.000.000 per il programma di manutenzione dei porti regionali, ai sensi della legge regionale n. 4 del 19 gennaio 1974 come modificata dalla legge regionale n. 67 del 5 settembre 1978.