Art. 7.
 
  1. E' autorizzata la spesa nel bilancio pluriennale 1998-2000 della
somma di L. 10.920.000.000 per l'anno 1998  e  L.  5.080.000.000  per
l'anno   1999   destinata   al   finanziamento  di  interventi  nelle
infrastrutture di trasporto, ai sensi delle leggi  regionali  n.  108
del  22 dicembre 1994, n. 96 del 15 dicembre 1994, n. 31 del 30 marzo
1995, della legge n. 122 del 24 marzo 1989, della legge regionale  n.
4 del 19 gennaio 1974 come modificata dalla legge regionale n. 67 del
5  settembre  1978,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 8
del 15 gennaio 1972, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
616 del 24 luglio 1977 e del regio decreto n. 3095 del 2 aprile 1885.
  2.  Nell'ambito  dell'autorizzazione  di  spesa  disposta dal comma
precedente e' autorizzata per ciascuno degli  anni  1998  e  1999  la
spesa  di L. 1.000.000.000 per il programma di manutenzione dei porti
regionali, ai sensi della legge regionale n. 4 del  19  gennaio  1974
come modificata dalla legge regionale n. 67 del 5 settembre 1978.