Art. 8. 1. E' autorizzata la spesa, nel bilancio pluriennale 1998-2000, della somma di L. 3.000.000.000 per l'anno 1998 e di lire 3.000.000.000 per l'anno 1999 destinata al finanziamento degli interventi di bonifica di cui al comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 34 del 5 maggio 1994. 2. Nelll'ambito dell'autorizzazione di spesa disposta al comma precedente e' autorizzata, limitatamente all'anno 1998, la spesa di L. 2.500.000.000 per il programma annuale sull'attivita' pubblica di bonifica di cui all'art. 56, comma 1 della legge regionale n. 34 del 5 maggio 1994 come modificata dalla legge regionale n. 2 del 15 gennaio 1997.