Art. 8.
 
  1.  E'  autorizzata  la  spesa, nel bilancio pluriennale 1998-2000,
della  somma  di  L.  3.000.000.000  per  l'anno  1998  e   di   lire
3.000.000.000  per  l'anno  1999  destinata  al  finanziamento  degli
interventi di bonifica di cui al comma 1  dell'art.  61  della  legge
regionale n. 34 del 5 maggio 1994.
  2.  Nelll'ambito  dell'autorizzazione  di  spesa  disposta al comma
precedente e' autorizzata, limitatamente all'anno 1998, la  spesa  di
L.  2.500.000.000 per il programma annuale sull'attivita' pubblica di
bonifica di cui all'art. 56, comma 1 della legge regionale n.  34 del
5 maggio 1994 come modificata dalla  legge  regionale  n.  2  del  15
gennaio 1997.