Art. 9.
 
  1.  E'  autorizzata  la  spesa  nel bilancio 1998 della somma di L.
350.000.000 per il finanziamento  degli  interventi  derivanti  dalle
leggi  regionali  12  agosto  1991, n. 39, 12 giugno 1981, n. 51 e 18
giugno 1984, n. 38.
  2.  La  Giunta  regionale  approva  il piano finanziario di riparto
dello stanziamento di L.  350.000.000  tra  gli  interventi  previsti
dalle leggi regionali di cui al primo comma.