Art. 9. 1. E' autorizzata la spesa nel bilancio 1998 della somma di L. 350.000.000 per il finanziamento degli interventi derivanti dalle leggi regionali 12 agosto 1991, n. 39, 12 giugno 1981, n. 51 e 18 giugno 1984, n. 38. 2. La Giunta regionale approva il piano finanziario di riparto dello stanziamento di L. 350.000.000 tra gli interventi previsti dalle leggi regionali di cui al primo comma.