Art. 3.
     Attribuzione delle funzioni a province e comunita' montane
 
  1.  Tutte  le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art.
2  sono  attribuite  alle  province  e,  nei  limiti   definiti   dai
regolamenti  di  esecuzione  di  cui  al comma 2 ed in coerenza con i
conferimenti definiti dalla legge regionale 23 gennaio 1989,  n.  10,
alle comunita' montane, fatta eccezione soltanto per quelle riservate
alla  competenza  regionale  ai  sensi dell'art. 4. Specifici compiti
possono altresi' essere delegati alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
  2. L'individuazione delle specifiche funzioni attribuite  ai  sensi
del presente articolo e' effettuata, previa verifica della necessita'
della  loro  permanenza  in  capo  alla  Regione,  con regolamenti di
esecuzione della presente legge, approvati dal  Consiglio  regionale,
entro  sei  mesi dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma
primo del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sentiti gli enti
locali.  In ogni caso, ogni  funzione  amministrativa,  eventualmente
non individuata dai regolamenti, nella materia di cui all'art. 2, ove
non  tassativamente  riservata  alla Regione ai sensi dell'art. 4, e'
attribuita alla provincia.
  3. I regolamenti  di  esecuzione  sono  emanati  nel  rispetto  dei
principi  di  cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59/1997 ed in
particolare di quelli  di  sussidarieta'  e  completezza  nonche'  in
coerenza  con  le norme di cui alla legge regionale n. 77/1995. A tal
fine, i regolamenti individuano anche le funzioni  il  cui  esercizio
dovrebbe  essere  delegato  dalle  province  ai  circondari  ai sensi
dell'art. 5 della legge regionale n.  77/1997  e  dell'art.  5  della
legge regionale n. 38/1997.
  Tale  individuazione  tiene  luogo, per cio' che concerne la Giunta
regionale,  dell'intesa  prevista  dal  citato  art.  5  della  legge
regionale n. 5/1997.
  4.  I regolamenti di esecuzione sono soggetti a periodica revisione
e, al fine di  pervenire  alla  puntuale  completa  applicazione  dei
principi  richiamati  al  comma  3,  possono  provvedere anche ad una
diversa  allocazione  delle  funzioni  gia'  conferite  nelle  stesse
materie  a province, comunita' montane e comuni dalla legge regionale
23 gennaio 1989, n. 10 e da ogni altra successiva legge regionale.