Art. 3. Attribuzione delle funzioni a province e comunita' montane 1. Tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 2 sono attribuite alle province e, nei limiti definiti dai regolamenti di esecuzione di cui al comma 2 ed in coerenza con i conferimenti definiti dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10, alle comunita' montane, fatta eccezione soltanto per quelle riservate alla competenza regionale ai sensi dell'art. 4. Specifici compiti possono altresi' essere delegati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. L'individuazione delle specifiche funzioni attribuite ai sensi del presente articolo e' effettuata, previa verifica della necessita' della loro permanenza in capo alla Regione, con regolamenti di esecuzione della presente legge, approvati dal Consiglio regionale, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma primo del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sentiti gli enti locali. In ogni caso, ogni funzione amministrativa, eventualmente non individuata dai regolamenti, nella materia di cui all'art. 2, ove non tassativamente riservata alla Regione ai sensi dell'art. 4, e' attribuita alla provincia. 3. I regolamenti di esecuzione sono emanati nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59/1997 ed in particolare di quelli di sussidarieta' e completezza nonche' in coerenza con le norme di cui alla legge regionale n. 77/1995. A tal fine, i regolamenti individuano anche le funzioni il cui esercizio dovrebbe essere delegato dalle province ai circondari ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 77/1997 e dell'art. 5 della legge regionale n. 38/1997. Tale individuazione tiene luogo, per cio' che concerne la Giunta regionale, dell'intesa prevista dal citato art. 5 della legge regionale n. 5/1997. 4. I regolamenti di esecuzione sono soggetti a periodica revisione e, al fine di pervenire alla puntuale completa applicazione dei principi richiamati al comma 3, possono provvedere anche ad una diversa allocazione delle funzioni gia' conferite nelle stesse materie a province, comunita' montane e comuni dalla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 e da ogni altra successiva legge regionale.