Art. 4.
                  Competenze riservate alla Regione
 
  1.  Nelle  materie  di cui all'art. 2, la Regione, fermi restando i
propri generali poteri normativi, di programmazione  e  di  indirizzo
nonche' di gestione del sistema informativa di supporto all'esercizio
di tali poteri, esercita le sole funzioni concernenti:
   a)  concorso  alla  elaborazione  ed  attuazione  delle  politiche
comunitarie e nazionali di settore;
   b) attuazione di specifici programmi  di  intervento  definiti  ai
sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione;
   c) tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale.
  2.  La tassativa individuazione delle funzioni, ivi comprese quelle
di vigilanza e controllo, ricomprese nella lettera c) del comma 1  e'
effettuata   con  regolamento  di  esecuzione  della  presente  legge
approvato dal Consiglio regionale, sentiti gli enti locali.