Art. 4. Competenze riservate alla Regione 1. Nelle materie di cui all'art. 2, la Regione, fermi restando i propri generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo nonche' di gestione del sistema informativa di supporto all'esercizio di tali poteri, esercita le sole funzioni concernenti: a) concorso alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore; b) attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione; c) tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale. 2. La tassativa individuazione delle funzioni, ivi comprese quelle di vigilanza e controllo, ricomprese nella lettera c) del comma 1 e' effettuata con regolamento di esecuzione della presente legge approvato dal Consiglio regionale, sentiti gli enti locali.