Art. 5.
                  Risorse finanziarie e strumentali
 
  1.  Con  deliberazioni  del  Consiglio  regionale  si  provvede  al
trasferimento  alle  province  e  alle comunita' montane, sentiti gli
enti interessati, delle risorse finanziarie e strumentali  necessarie
per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite.  Il  trasferimento  ha
decorrenza contestuale a quella di attribuzione delle funzioni.