Art. 5. Risorse finanziarie e strumentali 1. Con deliberazioni del Consiglio regionale si provvede al trasferimento alle province e alle comunita' montane, sentiti gli enti interessati, delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite. Il trasferimento ha decorrenza contestuale a quella di attribuzione delle funzioni.