Art. 6. Norma finale La Regione provvede al complessivo riordino in via legislativa delle funzioni nella materia di cui all'art. 2, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 6 febbraio 1998 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 29 dicembre 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 30 gennaio 1998.