Art. 6.
                            Norma finale
 
  La Regione provvede al  complessivo  riordino  in  via  legislativa
delle  funzioni  nella  materia  di  cui  all'art.  2, entro due anni
dall'entrata in vigore della presente legge.
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 6 febbraio 1998
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  29
dicembre  1997  ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 30
gennaio 1998.