Art. 3. Modifiche all'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1996. n. 59 Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. In sede di approvazione del bilancio preventivo il Consiglio regionale puo', nel medesimo atto di approvazione ovvero con successiva deliberazione, autorizzare l'I.R.P.E.T. ad adottare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio cui esso si riferisce: a) per l'iscrizione delle entrate derivanti da studi, ricerche e consulenze da effettuarsi su committenza di soggetti pubblici e privati e non compresi nel programma annuale di ricerca; b) per l'iscrizione delle relative spese in capitoli, specificamente elencati e anche relativi a spese generali, che attengono alla realizzazione dei suddetti studi, ricerche e consulenze. Il Consiglio di amministrazione dell'I.R.P.E.T. adotta le variazioni di bilancio di cui al presente comma e le trasmette alla Giunta regionale, che provvede a darne tempestiva comunicazione al Consiglio regionale e a curarne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione".