Art. 3.
  Modifiche all'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1996. n. 59
 
  Dopo  il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 29 luglio 1996,
n. 59, e' aggiunto il seguente comma:
  "2-bis.  In  sede  di  approvazione  del  bilancio  preventivo   il
Consiglio  regionale  puo',  nel medesimo atto di approvazione ovvero
con successiva deliberazione, autorizzare  l'I.R.P.E.T.  ad  adottare
variazioni   al   bilancio  nel  corso  dell'esercizio  cui  esso  si
riferisce:
   a) per l'iscrizione delle entrate derivanti da studi,  ricerche  e
consulenze  da  effettuarsi  su  committenza  di  soggetti pubblici e
privati e non compresi nel programma annuale di ricerca;
   b)  per   l'iscrizione   delle   relative   spese   in   capitoli,
specificamente  elencati  e  anche  relativi  a  spese  generali, che
attengono  alla  realizzazione  dei  suddetti   studi,   ricerche   e
consulenze.
  Il   Consiglio   di   amministrazione   dell'I.R.P.E.T.  adotta  le
variazioni di bilancio di cui al presente comma e le  trasmette  alla
Giunta  regionale,  che  provvede a darne tempestiva comunicazione al
Consiglio regionale e  a  curarne  la  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione".