Art. 4. Modifiche all'art. 14 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Al presidente spetta, inoltre, nella medesima misura, il rimborso spese con riferimento ad un massimo di tre giorni settimanali, ai fini dello svolgimento delle ulteriori funzioni istituzionali proprie dell'organo ai sensi dell'art. 6 della presente legge". 2. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, dopo le parole "e per i membri del Comitato scientifico", sono aggiunte le parole: "nonche' per il presidente del Collegio dei revisori".