Art. 4.
  Modifiche all'art. 14 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59
 
  1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 29 luglio 1996, n.
59, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
  "Al  presidente spetta, inoltre, nella medesima misura, il rimborso
spese con riferimento ad un massimo di  tre  giorni  settimanali,  ai
fini dello svolgimento delle ulteriori funzioni istituzionali proprie
dell'organo ai sensi dell'art. 6 della presente legge".
  2. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 29 luglio 1996, n.
59,  dopo  le  parole "e per i membri del Comitato scientifico", sono
aggiunte le parole: "nonche'  per  il  presidente  del  Collegio  dei
revisori".