Art. 10.
                        Controlli e vigilanza
 
  1. La Regione esercita la vigilanza generale sulla intera misura di
snellimento, secondo quanto stabilito dalla convenzione con la  banca
di  riferimento,  anche  sulla  base  delle  relazioni che province e
Comunita' montane inviano contestualmente all'approvazione del  conto
consuntivo di ogni esercizio finanziario e della relazione consuntiva
annuale della banca di riferimento.
  2.  Ogni  rendicontazione  da  parte  della banca di riferimento e'
inviata alla provincia o Comunita' montana.