Art. 10. Controlli e vigilanza 1. La Regione esercita la vigilanza generale sulla intera misura di snellimento, secondo quanto stabilito dalla convenzione con la banca di riferimento, anche sulla base delle relazioni che province e Comunita' montane inviano contestualmente all'approvazione del conto consuntivo di ogni esercizio finanziario e della relazione consuntiva annuale della banca di riferimento. 2. Ogni rendicontazione da parte della banca di riferimento e' inviata alla provincia o Comunita' montana.