Art. 11.
  Attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
 
  1. La Giunta regionale entro  centottanta  giorni  dall'entrata  in
vigore   della  presente  legge  provvede  alla  semplificazione  dei
seguenti procedimenti,  secondo  i  principi  e  le  disposizioni  in
materia  di semplificazione amministrativa di cui alle leggi 7 agosto
1990,  n.    241,  recante  "Nuove  norme  in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e
15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
controllo";
   a) procedimenti autorizzatori relativi a:
    1) rilascio delle licenze di pesca, art.  8  legge  regionale  n.
25/1984;
    2)  creazione centri privati di riproduzione di fauna selvatica e
istituzione di aziende agricole venatorie, articoli 18, 20 e 21 legge
regionale n. 3/1994;
    3) concessioni,  licenze  e  permessi  in  materia  di  bonifica,
articoli  134  e  138  regio  decreto  n.  368/1904  e  art. 45 legge
regionale n.  34/1993;
    4) esercizio all'attivita' agrituristica, art. 13 legge regionale
n. 76/1994;
    5) impianto di tartufaie controllate e coltivate, articoli 4 e  5
legge regionale n. 50/1995;
   b) procedimenti di ammissione relativi a:
    1)   elenco   regionale  dei  soggetti  abilitati  ad  esercitare
l'agriturismo, art. 12 legge regionale n. 76/1994;
    2) riconoscimento associazioni raccoglitori di tartufi, art.    8
legge regionale n. 50/1995;
    3)  riconoscimenti dell'attivita' di produzione apistica, art.  3
legge regionale n. 69/1995;
    4) registro regionale  produttori,  art.  8  legge  regionale  n.
55/1995;
    5)  albo  provinciale  imprenditori agricolo professionali, legge
regionale n. 6/1994;
    6) ammissioni alle  agevolazioni,  art.  11  legge  regionale  n.
82/1982;
    7) riconoscimento associazioni agricoli e zootecnici art. 9 legge
regionale n. 12/1977;
    8)    riconoscimento   associazioni   produttori   agricoli   per
espletamento compiti di informazioni socioeconomica,  art.  69  legge
regionale n.  71/1977;
    9)  riconoscimento  associazioni  produttori  agricoli e relative
unioni, legge regionale n. 77/1980;
    10) albo regionale operatori biologici, art. 5 legge regionale n.
31/1994.
  2.  Entro  centottanta  giorni  dall'emanazione  dei   decreti   di
trasferimento  di  cui  all'art.  4  del decreto legislativo 4 giugno
1997, n.  143  recante  "Conferimento  alle  regioni  delle  funzioni
amministrative  in  materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione
dell'Amministrazione   centrale",   la    Regione    disciplina    la
semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  inerenti  a nuove
funzioni  conferite  dallo  Stato  ai  sensi  del  suddetto   decreto
legislativo.