Art. 11. Attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi. 1. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede alla semplificazione dei seguenti procedimenti, secondo i principi e le disposizioni in materia di semplificazione amministrativa di cui alle leggi 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; a) procedimenti autorizzatori relativi a: 1) rilascio delle licenze di pesca, art. 8 legge regionale n. 25/1984; 2) creazione centri privati di riproduzione di fauna selvatica e istituzione di aziende agricole venatorie, articoli 18, 20 e 21 legge regionale n. 3/1994; 3) concessioni, licenze e permessi in materia di bonifica, articoli 134 e 138 regio decreto n. 368/1904 e art. 45 legge regionale n. 34/1993; 4) esercizio all'attivita' agrituristica, art. 13 legge regionale n. 76/1994; 5) impianto di tartufaie controllate e coltivate, articoli 4 e 5 legge regionale n. 50/1995; b) procedimenti di ammissione relativi a: 1) elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo, art. 12 legge regionale n. 76/1994; 2) riconoscimento associazioni raccoglitori di tartufi, art. 8 legge regionale n. 50/1995; 3) riconoscimenti dell'attivita' di produzione apistica, art. 3 legge regionale n. 69/1995; 4) registro regionale produttori, art. 8 legge regionale n. 55/1995; 5) albo provinciale imprenditori agricolo professionali, legge regionale n. 6/1994; 6) ammissioni alle agevolazioni, art. 11 legge regionale n. 82/1982; 7) riconoscimento associazioni agricoli e zootecnici art. 9 legge regionale n. 12/1977; 8) riconoscimento associazioni produttori agricoli per espletamento compiti di informazioni socioeconomica, art. 69 legge regionale n. 71/1977; 9) riconoscimento associazioni produttori agricoli e relative unioni, legge regionale n. 77/1980; 10) albo regionale operatori biologici, art. 5 legge regionale n. 31/1994. 2. Entro centottanta giorni dall'emanazione dei decreti di trasferimento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale", la Regione disciplina la semplificazione dei procedimenti amministrativi inerenti a nuove funzioni conferite dallo Stato ai sensi del suddetto decreto legislativo.