Art. 13.
                         Norma finanziaria.
 
  1. A partire dall'esercizio finanziario 1998 le leggi  di  bilancio
definiscono  le  risorse  da destinare agli interventi della presente
legge.
  2. Il fondo per gli oneri aggiuntivi di cui alla legge regionale 10
gennaio 1985,  n.  1  "Istituzione  fondo  regionale  per  gli  oneri
aggiuntivi  di finanziamento gravante sugli enti delegati" e il fondo
per  il  finanziamento  agli  enti  delegati  dei   costi   derivanti
dall'assunzione  e  dal trasferimento del personale di cui all'art. 6
della  legge  regionale  11  settembre  1989,  n.   62   "Norme   per
l'assegnazione   del   personale,  dei  mezzi  finanziari  per  oneri
aggiuntivi e dei beni agli enti locali per l'esercizio delle funzioni
delegate" sono rideterminati, a partire dall'anno 1998 tenendo  conto
degli  effetti  della  presente  legge  sulla gestione delle funzioni
delegate o comunque attribuite dalla Regione agli enti locali.
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 9 febbraio 1998
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  29
dicembre  1997  ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 30
gennaio 1998.