Art. 13. Norma finanziaria. 1. A partire dall'esercizio finanziario 1998 le leggi di bilancio definiscono le risorse da destinare agli interventi della presente legge. 2. Il fondo per gli oneri aggiuntivi di cui alla legge regionale 10 gennaio 1985, n. 1 "Istituzione fondo regionale per gli oneri aggiuntivi di finanziamento gravante sugli enti delegati" e il fondo per il finanziamento agli enti delegati dei costi derivanti dall'assunzione e dal trasferimento del personale di cui all'art. 6 della legge regionale 11 settembre 1989, n. 62 "Norme per l'assegnazione del personale, dei mezzi finanziari per oneri aggiuntivi e dei beni agli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate" sono rideterminati, a partire dall'anno 1998 tenendo conto degli effetti della presente legge sulla gestione delle funzioni delegate o comunque attribuite dalla Regione agli enti locali. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 9 febbraio 1998 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 29 dicembre 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 30 gennaio 1998.