Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le fasi procedimentali che province e Comunita' montane possono affidare a soggetti terzi riguardano: a) l'assistenza procedimentale che consiste nell'acquisizione, la verifica e l'asseveramento della correttezza tecnica e formale degli atti e della documentazione presentati dall'interessato in funzione dei procedimenti individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2; b) gli adempimenti previsti dai programmi di intervento finanziario che consistono nell'erogazione, monitoraggio, verifiche parziali e rendicontazione, ai sensi della normativa vigente, dei finanziamenti previsti dai programmi di intervento finanziario correlati ai procedimenti individuati ai sensi dell'art. 9, comma 2, con esclusione del collaudo finale.