Art. 2.
                       Ambito di applicazione
 
  1. Le fasi procedimentali che province e Comunita' montane  possono
affidare a soggetti terzi riguardano:
   a)  l'assistenza procedimentale che consiste nell'acquisizione, la
verifica e l'asseveramento della correttezza tecnica e formale  degli
atti  e  della documentazione presentati dall'interessato in funzione
dei procedimenti individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2;
   b)  gli  adempimenti  previsti   dai   programmi   di   intervento
finanziario  che  consistono nell'erogazione, monitoraggio, verifiche
parziali e rendicontazione, ai sensi  della  normativa  vigente,  dei
finanziamenti   previsti  dai  programmi  di  intervento  finanziario
correlati ai procedimenti individuati ai sensi dell'art. 9, comma  2,
con esclusione del collaudo finale.