Art. 3. Tipologia degli atti e della documentazione 1. L'assistenza procedimentale da parte di soggetti terzi riguarda in particolare: a) le istanze, le domande e le richieste comunque denominate dei soggetti che iniziano il procedimento; b) gli atti e la documentazione: 1) comprovanti il titolo di disponibilita' dei beni o delle attivita' di riferimento; 2) relativi agli aspetti autorizzatori di cui alle attivita' di riferimento; 3) comprovanti l'esistenza dei presupposti tecnici, o la fattibilita' dell'intervento, ovvero le dichiarazioni sostitutive di asseveramento; 4) finanziaria, bancaria o assicurativa utile a comprovare il cofinanziamento delle iniziative ovvero a garantire gli interventi; 5) relativi alla richiesta di autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro titolo di consenso comunque denominato, ovvero alla denuncia dell'inizio di attivita'; c) gli atti: 1) unilaterali d'obbligo; 2) di richieste di controllo. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera: a) la tipologia dei procedimenti oggetto della presente disciplina; b) le fasi di ogni procedimento di cui alla lettera a) oggetto della presente disciplina; c) il tariffario degli interventi di cui alle lettere a) e b); d) l'ammontare del contributo finanziario ed i criteri di riparto a favore di province e Comunita' montane per sostenere l'affidamento ai centri autorizzati delle attivita' di cui alla presente disciplina. 3. Il Consiglio regionale provvede annualmente, ove necessario, all'aggiornamento dell'atto di cui al comma 2.