Art. 3.
             Tipologia degli atti e della documentazione
 
  1.  L'assistenza procedimentale da parte di soggetti terzi riguarda
in particolare:
   a) le istanze, le domande e le richieste comunque  denominate  dei
soggetti che iniziano il procedimento;
   b) gli atti e la documentazione:
    1)  comprovanti  il  titolo  di  disponibilita'  dei beni o delle
attivita' di riferimento;
    2) relativi agli aspetti autorizzatori di cui alle  attivita'  di
riferimento;
    3)   comprovanti   l'esistenza  dei  presupposti  tecnici,  o  la
fattibilita' dell'intervento, ovvero le dichiarazioni sostitutive  di
asseveramento;
    4)  finanziaria,  bancaria  o  assicurativa utile a comprovare il
cofinanziamento delle iniziative ovvero a garantire gli interventi;
    5)  relativi   alla   richiesta   di   autorizzazione,   licenza,
abilitazione,   nulla-osta,  permesso  o  altro  titolo  di  consenso
comunque denominato, ovvero alla denuncia dell'inizio di attivita';
   c) gli atti:
    1) unilaterali d'obbligo;
    2) di richieste di controllo.
  2. Entro novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera:
   a)   la   tipologia   dei   procedimenti  oggetto  della  presente
disciplina;
   b) le fasi di ogni procedimento di cui  alla  lettera  a)  oggetto
della presente disciplina;
   c) il tariffario degli interventi di cui alle lettere a) e b);
   d)  l'ammontare del contributo finanziario ed i criteri di riparto
a favore di province e Comunita' montane per sostenere  l'affidamento
ai   centri   autorizzati   delle  attivita'  di  cui  alla  presente
disciplina.
  3. Il Consiglio regionale  provvede  annualmente,  ove  necessario,
all'aggiornamento dell'atto di cui al comma 2.