Art. 4. Centri autorizzati di assistenza procedimentale 1. I soggetti terzi cui province e Comunita' montane possono affidare lo svolgimento di fasi procedimentali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) sono i centri autorizzati di assistenza procedimentale. 2. I centri operano previa autorizzazione rilasciata dalla Regione. 3. L'autorizzazione regionale e' subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) costituzione nella forma giuridica di societa' con personalita' giuridica; b) oggetto sociale che preveda esclusivamente lo svolgimento dell'attivita' di assistenza di cui al presente capo; c) presenza di un direttore tecnico iscritto nell'albo dei dottori agronomi e forestali oppure perito agrario o agrotecnico; d) adeguata competenza professionale e idoneita' della struttura organizzativa in relazione al perseguimento dei fini societari. 4. L'autorizzazione puo' essere limitata ai procedimenti inerenti agli specifici settori dell'agricoltura e foreste, della caccia, della pesca, in relazione alla competenza e alla specializzazione del Centro. 5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni ulteriori e, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione nonche' le garanzie che devono essere prestate dai centri autorizzati, dalle province e Comunita' montane per l'affidamento delle attivita'. 6. L'autorizzazione si intende rilasciata se la Regione non comunica all'interessato il diniego entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. 7. Il termine di cui al precedente comma e' interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti da parte della Regione. In tale caso il nuovo termine di uguale durata decorre dalla presentazione della documentazione richiesta. 8. L'autorizzazione e' revocata dalla Giunta regionale quando nello svolgimento dell'attivita' vengano commesse gravi violazioni di legge ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dalla Regione, dalla provincia o dalla Comunita' montana. Con i provvedimenti di revoca e di sospensione sono stabilite le modalita' per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.