Art. 4.
           Centri autorizzati di assistenza procedimentale
 
  1.  I  soggetti  terzi  cui  province  e  Comunita' montane possono
affidare lo svolgimento di fasi procedimentali ai sensi dell'art.  2,
comma   1,  lettera  a)  sono  i  centri  autorizzati  di  assistenza
procedimentale.
  2. I centri operano previa autorizzazione rilasciata dalla Regione.
  3. L'autorizzazione regionale e' subordinata alla sussistenza delle
seguenti condizioni:
   a) costituzione nella forma giuridica di societa' con personalita'
giuridica;
   b) oggetto  sociale  che  preveda  esclusivamente  lo  svolgimento
dell'attivita' di assistenza di cui al presente capo;
   c) presenza di un direttore tecnico iscritto nell'albo dei dottori
agronomi e forestali oppure perito agrario o agrotecnico;
   d)  adeguata  competenza professionale e idoneita' della struttura
organizzativa in relazione al perseguimento dei fini societari.
  4. L'autorizzazione puo' essere limitata ai  procedimenti  inerenti
agli  specifici  settori  dell'agricoltura  e  foreste, della caccia,
della pesca, in relazione alla competenza e alla specializzazione del
Centro.
  5. La Giunta  regionale,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in
vigore  della presente legge, stabilisce le condizioni ulteriori e, i
criteri per il rilascio dell'autorizzazione nonche' le  garanzie  che
devono  essere  prestate  dai  centri  autorizzati,  dalle province e
Comunita' montane per l'affidamento delle attivita'.
  6.  L'autorizzazione  si  intende  rilasciata  se  la  Regione  non
comunica  all'interessato  il  diniego  entro  sessanta  giorni dalla
presentazione della richiesta.
  7.  Il  termine di cui al precedente comma e' interrotto in caso di
richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti da parte  della
Regione. In tale caso il nuovo termine di uguale durata decorre dalla
presentazione della documentazione richiesta.
  8. L'autorizzazione e' revocata dalla Giunta regionale quando nello
svolgimento dell'attivita' vengano commesse gravi violazioni di legge
ovvero  quando  risultino  inosservate le prescrizioni e gli obblighi
posti dalla Regione, dalla provincia o dalla Comunita' montana. Con i
provvedimenti di revoca e di sospensione sono stabilite le  modalita'
per  assicurare  nei  confronti  del soggetto interessato il regolare
svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.