Art. 5. Affidamento ai centri autorizzati da parte di province e Comunita' montane 1. Le province e Comunita' montane che intendono avvalersi della facolta' di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) deliberano l'affidamento mediante convenzione, ai centri autorizzati, delle attivita' previste ai sensi del presente capo. 2. Successivamente all'esecutivita' della delibera di affidamento e delle convenzioni di cui al comma 1, e nei termini da queste stabiliti e adeguatamente pubblicizzati, anche sulla stampa quotidiana e le emittenti radiofoniche locali, a cura della provincia o della Comunita' montana, i soggetti interessati iniziano i procedimenti amministrativi affidati tramite un Centro autorizzato. 3. La presentazione degli atti e documenti relativi ad un procedimento ad un Centro autorizzato per l'inoltro senza ulteriori incombenze per il Centro, che non siano quelle di controllo formale della completezza della documentazione, non comporta alcun onere per l'interessato. 4. Qualora la domanda presentata necessiti di integrazioni o modifiche, il Centro e' tenuto ad informarne tempestivamente l'interessato invitandolo a completare o regolarizzare la documentazione. 5. Province e Comunita' montane non possono affidare incarichi relativi ad un procedimento al libero professionista che, in qualita' di amministratore, socio, dipendente o collaboratore di un Centro autorizzato, sia interessato all'esercizio dell'attivita' di assistenza nel medesimo procedimento. 6. Gli operatori dei centri addetti al ricevimento della documentazione per i procedimenti trattati possono autenticare ove cio' sia necessario le firme o gli atti inerenti alla documentazione stessa.