Art. 5.
             Affidamento ai centri autorizzati da parte
                   di province e Comunita' montane
 
  1. Le province e Comunita' montane che  intendono  avvalersi  della
facolta'   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera  a)  deliberano
l'affidamento mediante  convenzione,  ai  centri  autorizzati,  delle
attivita' previste ai sensi del presente capo.
  2. Successivamente all'esecutivita' della delibera di affidamento e
delle  convenzioni  di  cui  al  comma  1,  e  nei  termini da queste
stabiliti  e  adeguatamente   pubblicizzati,   anche   sulla   stampa
quotidiana e le emittenti radiofoniche locali, a cura della provincia
o   della  Comunita'  montana,  i  soggetti  interessati  iniziano  i
procedimenti amministrativi affidati tramite un Centro autorizzato.
  3.  La  presentazione  degli  atti  e  documenti  relativi  ad   un
procedimento  ad  un Centro autorizzato per l'inoltro senza ulteriori
incombenze per il Centro, che non siano quelle di  controllo  formale
della  completezza della documentazione, non comporta alcun onere per
l'interessato.
  4. Qualora  la  domanda  presentata  necessiti  di  integrazioni  o
modifiche,   il   Centro  e'  tenuto  ad  informarne  tempestivamente
l'interessato   invitandolo   a   completare   o   regolarizzare   la
documentazione.
  5.  Province  e  Comunita'  montane  non possono affidare incarichi
relativi ad un procedimento al libero professionista che, in qualita'
di amministratore, socio, dipendente o  collaboratore  di  un  Centro
autorizzato,   sia   interessato   all'esercizio   dell'attivita'  di
assistenza nel medesimo procedimento.
  6.  Gli  operatori  dei  centri  addetti   al   ricevimento   della
documentazione  per  i  procedimenti trattati possono autenticare ove
cio' sia necessario le firme o gli atti inerenti alla  documentazione
stessa.