Art. 6.
              Tutela delle province e Comunita' montane
 
  1.  Nel  caso  in cui il procedimento non possa essere concluso per
causa del Centro autorizzato, o il provvedimento  conclusivo  risulti
viziato  in relazione all'esercizio dell'attivita' del Centro, ovvero
quest'ultimo abbia violato le prescrizioni  della  convenzione,  sono
ripetute o non liquidate dalla provincia o Comunita' montana le somme
spettanti per quella attivita'.
  2.  Qualora  la  provincia o la Comunita' montana sia condannata al
pagamento  di  somme  di  denaro  o  a  qualunque  altra   forma   di
risarcimento  in  conseguenza  di  inadempimenti  da parte del Centro
autorizzato, la stessa amministrazione  provvede  a  rivalersi  sulla
garanzia  prestata, fatta salva l'ulteriore rivalsa nei confronti del
Centro fino alla concorrenza dell'onere sopportato.