Art. 6. Tutela delle province e Comunita' montane 1. Nel caso in cui il procedimento non possa essere concluso per causa del Centro autorizzato, o il provvedimento conclusivo risulti viziato in relazione all'esercizio dell'attivita' del Centro, ovvero quest'ultimo abbia violato le prescrizioni della convenzione, sono ripetute o non liquidate dalla provincia o Comunita' montana le somme spettanti per quella attivita'. 2. Qualora la provincia o la Comunita' montana sia condannata al pagamento di somme di denaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti da parte del Centro autorizzato, la stessa amministrazione provvede a rivalersi sulla garanzia prestata, fatta salva l'ulteriore rivalsa nei confronti del Centro fino alla concorrenza dell'onere sopportato.