Art. 7.
                        Riduzione dei termini
 
  1. Per i procedimenti individuati ai sensi dell'art. 3, comma  2  i
termini   previsti  dalle  relative  normative  per  gli  adempimenti
spettanti alla pubblica amministrazione sono  ridotti  di  un  terzo,
fatti  comunque  salvi  i  termini di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo.
  2.  I  centri  autorizzati  devono  trasmettere  alla  provincia  o
Comunita'  montana  gli  atti  procedimentali  loro  affidati  almeno
quindici giorni prima della scadenza del termine, cosi' come  ridotto
ai sensi del comma 1.
  3.  Le  convenzioni  di  cui  all'art.  5,  comma 1, stabiliscono i
termini a disposizione dei  centri  autorizzati  per  lo  svolgimento
delle  attivita'  loro  affidate  che  comunque  non  possono  essere
inferiori a giorni dieci.