Art. 7. Riduzione dei termini 1. Per i procedimenti individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2 i termini previsti dalle relative normative per gli adempimenti spettanti alla pubblica amministrazione sono ridotti di un terzo, fatti comunque salvi i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. 2. I centri autorizzati devono trasmettere alla provincia o Comunita' montana gli atti procedimentali loro affidati almeno quindici giorni prima della scadenza del termine, cosi' come ridotto ai sensi del comma 1. 3. Le convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, stabiliscono i termini a disposizione dei centri autorizzati per lo svolgimento delle attivita' loro affidate che comunque non possono essere inferiori a giorni dieci.