Art. 8. Controllo e vigilanza 1. Province e Comunita' montane provvedono al controllo e alla vigilanza nei confronti dell'attivita' svolta dai centri affidatari ai sensi della presente legge. 2. Il controllo, che puo' avvenire anche a campione, riguarda la verifica della: a) efficacia, efficienza e trasparenza dell'attivita' affidata i centri; b) convenienza e adeguatezza della attivita' del centro, avuto riguardo anche alla quantita' e alla tipologia delle fasi procedimentali di cui all'attivita' svolta. 3. Dell'esito negativo del controllo e' data tempestiva comunicazione alla Regione. 4. La vigilanza e' finalizzata al monitoraggio costante della misura di snellimento, in relazione anche alla valutazione dei costi per le finanze pubbliche correlate alla verifica del miglioramento di servizio per gli utenti e di sgravio significativo di attivita' istruttorie nei confronti di province e Comunita' montante. 5. Le province e le Comunita' montane inviano alla Giunta regionale una relazione almeno annuale relativamente ai risultati dell'attivita' di vigilanza.