Art. 8.
                        Controllo e vigilanza
 
  1. Province e Comunita' montane  provvedono  al  controllo  e  alla
vigilanza  nei  confronti dell'attivita' svolta dai centri affidatari
ai sensi della presente legge.
  2. Il controllo, che puo' avvenire anche a  campione,  riguarda  la
verifica della:
   a)  efficacia,  efficienza e trasparenza dell'attivita' affidata i
centri;
   b) convenienza e adeguatezza della  attivita'  del  centro,  avuto
riguardo   anche   alla   quantita'   e  alla  tipologia  delle  fasi
procedimentali di cui all'attivita' svolta.
  3.  Dell'esito  negativo   del   controllo   e'   data   tempestiva
comunicazione alla Regione.
  4.  La  vigilanza  e'  finalizzata  al  monitoraggio costante della
misura di snellimento, in relazione anche alla valutazione dei  costi
per le finanze pubbliche correlate alla verifica del miglioramento di
servizio  per  gli  utenti  e  di  sgravio significativo di attivita'
istruttorie nei confronti di province e Comunita' montante.
  5. Le province e le Comunita' montane inviano alla Giunta regionale
una   relazione   almeno   annuale   relativamente    ai    risultati
dell'attivita' di vigilanza.