Art. 9. Fidi Toscana S.p.a. 1. Il soggetto terzo cui province e Comunita' montane possono affidare lo svolgimento di fasi procedimentali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) e' la Fidi Toscana S.p.a. 2. Le province e Comunita' montane entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge deliberano in ordine alla facolta' di affidare alla Fidi Toscana S.p.a. la gestione dei servizi finanziari relativi a specifici procedimenti. Il provvedimento e' comunicato alla Regione. 3. La Regione, ricevute le comunicazioni di cui al precedente comma, stipula con la Fidi Toscana S.p.a. una convenzione, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", per la gestione delle agevolazioni creditizie, dei premi e dei contributi in conto capitale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b). 4. La Fidi Toscana S.p.a. stipula con tutte le banche che ne facciano espressa richiesta ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 convenzioni per la gestione dei servizi finanziari affidate dalle province e dalle Comunita' montane. Le condizioni che regolano le suddette convenzioni sono preventivamente approvate dalla Regione. 5. La convenzione di cui al comma 3 quantifica i compensi per la prestazione dei servizi effettuati dalla Fidi Toscana S.p.a. 6. La convenzione di cui al comma 3 non puo' comportare alcun onere per la dotazione finanziaria dei programmi di intervento oggetto della presente disciplina, ne' aggravi finanziari per il soggetto interessato ulteriori a quelli gia' previsti dalle vigenti norme bancarie. 7. All'adesione della provincia o Comunita' montana alla presente misura di snellimento consegue che l'assegnazione finanziaria relativa ai singoli interventi si effettua col trasferimento delle risorse direttamente alla Fidi Toscana S.p.a.