Art. 9.
                         Fidi Toscana S.p.a.
 
  1.  Il  soggetto  terzo  cui  province  e Comunita' montane possono
affidare lo svolgimento di fasi procedimentali ai sensi dell'art.  2,
comma 1, lettera b) e' la Fidi Toscana S.p.a.
  2. Le province e Comunita' montane entro trenta giorni dall'entrata
in  vigore della legge deliberano in ordine alla facolta' di affidare
alla Fidi Toscana S.p.a. la gestione dei servizi finanziari  relativi
a   specifici  procedimenti.  Il  provvedimento  e'  comunicato  alla
Regione.
  3. La Regione, ricevute  le  comunicazioni  di  cui  al  precedente
comma,  stipula  con la Fidi Toscana S.p.a. una convenzione, ai sensi
dell'art.  47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 "Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", per la  gestione
delle  agevolazioni  creditizie,  dei premi e dei contributi in conto
capitale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b).
  4. La Fidi Toscana S.p.a.  stipula  con  tutte  le  banche  che  ne
facciano  espressa  richiesta  ai  sensi  del  decreto  legislativo 1
settembre 1993, n.  385  convenzioni  per  la  gestione  dei  servizi
finanziari  affidate  dalle  province  e  dalle Comunita' montane. Le
condizioni che regolano le suddette convenzioni sono  preventivamente
approvate dalla Regione.
  5.  La  convenzione  di cui al comma 3 quantifica i compensi per la
prestazione dei servizi effettuati dalla Fidi Toscana S.p.a.
  6. La convenzione di cui al comma 3 non puo' comportare alcun onere
per la dotazione finanziaria  dei  programmi  di  intervento  oggetto
della  presente  disciplina,  ne'  aggravi finanziari per il soggetto
interessato ulteriori a quelli  gia'  previsti  dalle  vigenti  norme
bancarie.
  7.  All'adesione  della provincia o Comunita' montana alla presente
misura  di  snellimento  consegue  che   l'assegnazione   finanziaria
relativa  ai  singoli  interventi si effettua col trasferimento delle
risorse direttamente alla Fidi Toscana S.p.a.