(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 25 febbraio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. D e f i n i z i o n e 1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via esclusiva attivita' di organizzazione produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere per singole persone o gruppi, curandone la diffusione al pubblico con la fornitura dei servizi connessi di accoglienza e assistenza ai turisti. Compete altresi' alle agenzie di viaggio l'esercizio dell'attivita' specializzata nell'organizzazione, produzione e diffusione dell'offerta volta all'incentivazione dei flussi turistici verso l'Umbria. 2. Nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 le agenzie stipulano contratti ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (C.C.V.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' in conformita' al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso". 3. Le agenzie di viaggio e turismo possono fornire i seguenti servizi connessi di accoglienza e assistenza al turista: a) organizzazione e realizzazione di gite, escursioni individuali o collettive e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi della normativa vigente; b) emissione e vendita di biglietti di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni; c) informazione e assistenza ai propri clienti e accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto; d) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi; e) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari; f) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto; g) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate; h) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni; i) rilascio e pagamento di assegni turistici, assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori e di lettere di credito. 4. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere attivita' di organizzazione e gestione di iniziative convegnistiche e congressuali, seminari, simposi, conferenze, fiere e mostre, purche' nella loro struttura aziendale operino soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di organizzatore professionale di congressi. 5. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo svolgono esclusivamente le seguenti attivita': a) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di viaggi, soggiorni e crociere organizzati da altre agenzie; b) informazione e assistenza ai propri clienti e accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto; c) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi; d) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari; e) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto; f) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate; g) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie, manifestazioni.