(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale
          della Regione Umbria n. 15 del 25 febbraio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n e
 
  1.  Sono  agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in
via esclusiva attivita' di organizzazione produzione, intermediazione
e vendita di viaggi, soggiorni  e  crociere  per  singole  persone  o
gruppi,  curandone  la  diffusione  al  pubblico con la fornitura dei
servizi connessi di accoglienza  e  assistenza  ai  turisti.  Compete
altresi'   alle   agenzie   di   viaggio  l'esercizio  dell'attivita'
specializzata   nell'organizzazione,    produzione    e    diffusione
dell'offerta  volta  all'incentivazione  dei  flussi  turistici verso
l'Umbria.
  2. Nell'esercizio delle attivita' di cui  al  comma  1  le  agenzie
stipulano   contratti   ai  sensi  della  Convenzione  internazionale
relativa  ai  contratti  di  viaggio  (C.C.V.),  ratificata  e   resa
esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonche' in conformita'
al  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 111, concernente i viaggi,
le vacanze e i circuiti "tutto compreso".
  3. Le agenzie di viaggio  e  turismo  possono  fornire  i  seguenti
servizi connessi di accoglienza e assistenza al turista:
   a)  organizzazione e realizzazione di gite, escursioni individuali
o collettive e visite guidate con  ogni  mezzo  di  trasporto  e  con
personale abilitato ai sensi della normativa vigente;
   b)  emissione  e  vendita  di  biglietti di trasporto ferroviario,
automobilistico,  marittimo  e  aereo,  previo  conseguimento   delle
necessarie autorizzazioni;
   c) informazione e assistenza ai propri clienti e accoglienza degli
stessi  nei  porti,  aeroporti,  stazioni  di partenza e di arrivo di
mezzi collettivi di trasporto;
   d) prenotazione  di  servizi  di  ristorazione,  di  soggiorno  in
strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
   e) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
   f)  prenotazione  del  noleggio di autovetture e di altri mezzi di
trasporto;
   g) operazioni di emissione, in nome e  per  conto  di  imprese  di
assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle
cose trasportate;
   h)  prenotazione  e  vendita  di  biglietti per spettacoli, fiere,
musei e gallerie e manifestazioni;
   i) rilascio e pagamento di assegni turistici, assegni circolari  e
altri titoli di credito per viaggiatori e di lettere di credito.
  4.  Le  agenzie  di viaggio e turismo possono svolgere attivita' di
organizzazione   e   gestione   di   iniziative   convegnistiche    e
congressuali,  seminari, simposi, conferenze, fiere e mostre, purche'
nella   loro   struttura   aziendale   operino   soggetti   abilitati
all'esercizio   dell'attivita'   di  organizzatore  professionale  di
congressi.
  5.  Le  filiali  delle  agenzie  di  viaggio  e  turismo   svolgono
esclusivamente le seguenti attivita':
   a)  intermediazione  nelle  vendite dirette al pubblico di viaggi,
soggiorni e crociere organizzati da altre agenzie;
   b) informazione e assistenza ai propri clienti e accoglienza degli
stessi nei porti, aeroporti, stazioni di  partenza  e  di  arrivo  di
mezzi collettivi di trasporto;
   c)  prenotazione  di  servizi  di  ristorazione,  di  soggiorno in
strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
   d) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
   e) prenotazione del noleggio di autovetture e di  altri  mezzi  di
trasporto;
   f)  operazioni  di  emissione,  in  nome e per conto di imprese di
assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle
cose trasportate;
   g) prenotazione e vendita  di  biglietti  per  spettacoli,  fiere,
musei e gallerie, manifestazioni.