Art. 11. Garanzia assicurativa 1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare entro il termine fissato ai sensi dell'art. 5, comma 3, un'assicurazione per un massimale minimo di 4 miliardi a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 111/1995. 2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla Giunta regionale la documentazione comprovante la copertura assicurativa dell'attivita' autorizzata.