Art. 11.
                        Garanzia assicurativa
 
  1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare entro il
termine  fissato  ai sensi dell'art. 5, comma 3, un'assicurazione per
un massimale minimo di 4 miliardi a garanzia dell'esatto  adempimento
degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed
in  relazione  al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento
dei danni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 111/1995.
  2. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla  Giunta
regionale  la  documentazione  comprovante  la copertura assicurativa
dell'attivita' autorizzata.