Art. 12.
                         Deposito cauzionale
 
  1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a costituire  presso
la  Tesoreria  regionale  un deposito cauzionale nella misura di lire
200.000.000.
  2. Il deposito e' costituito da  polizza  fidejussoria  bancaria  o
assicurativa   irrevocabile.   Gli   aderenti  alle  associazioni  di
categoria, in luogo del deposito di cui al comma 1, possono  produrre
attestazione  dell'iscrizione e del versamento della propria quota ad
un   eventuale   fondo   di   garanzia   collettiva   facente    capo
all'associazione  stessa.  L'iscrizione al fondo ricomprende anche le
garanzie assicurative di responsabilita' civile. Le  associazioni  di
categoria  provvedono  a notificare annualmente alla Giunta regionale
il rinnovo dell'iscrizione annuale dei propri associati al fondo.
  3. Il deposito puo' essere utilizzato, previa  deliberazione  della
Giunta regionale:
   a)  a garanzia del mancato pagamento della tassa sulle concessioni
regionali;
   b) in caso di mancata corresponsione  di  sanzioni  amministrative
pecuniarie a seguito di ordinanze-ingiunzioni di pagamento esecutive.
  4.  Il  deposito  cauzionale,  qualora  sia stato ridotto nella sua
consistenza per i casi  di  utilizzazione  di  cui  al  comma  3,  e'
reintegrato  nel suo importo originario entro sessanta giorni pena la
decadenza dell'autorizzazione.
  5. Il deposito cauzionale e' vincolato  per  tutto  il  periodo  di
esercizio  dell'agenzia.  Lo  svincolo, su istanza dell'interessato o
dell'istituto bancario o della compagnia assicuratrice a  seguito  di
cessazione   dell'attivita',   puo'   essere  disposto  dalla  Giunta
regionale, previo accertamento dell'insussistenza  delle  fattispecie
di cui al comma 3.