Art. 12. Deposito cauzionale 1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a costituire presso la Tesoreria regionale un deposito cauzionale nella misura di lire 200.000.000. 2. Il deposito e' costituito da polizza fidejussoria bancaria o assicurativa irrevocabile. Gli aderenti alle associazioni di categoria, in luogo del deposito di cui al comma 1, possono produrre attestazione dell'iscrizione e del versamento della propria quota ad un eventuale fondo di garanzia collettiva facente capo all'associazione stessa. L'iscrizione al fondo ricomprende anche le garanzie assicurative di responsabilita' civile. Le associazioni di categoria provvedono a notificare annualmente alla Giunta regionale il rinnovo dell'iscrizione annuale dei propri associati al fondo. 3. Il deposito puo' essere utilizzato, previa deliberazione della Giunta regionale: a) a garanzia del mancato pagamento della tassa sulle concessioni regionali; b) in caso di mancata corresponsione di sanzioni amministrative pecuniarie a seguito di ordinanze-ingiunzioni di pagamento esecutive. 4. Il deposito cauzionale, qualora sia stato ridotto nella sua consistenza per i casi di utilizzazione di cui al comma 3, e' reintegrato nel suo importo originario entro sessanta giorni pena la decadenza dell'autorizzazione. 5. Il deposito cauzionale e' vincolato per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia. Lo svincolo, su istanza dell'interessato o dell'istituto bancario o della compagnia assicuratrice a seguito di cessazione dell'attivita', puo' essere disposto dalla Giunta regionale, previo accertamento dell'insussistenza delle fattispecie di cui al comma 3.