Art. 13.
                  Tassa sulla concessione regionale
 
  1.  Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute al versamento della
tassa sulla concessione regionale nella misura  annualmente  prevista
dalla  normativa  vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione
all'apertura  e  in  ogni  caso  di  variazione   della   titolarita'
originaria.
  2. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute, entro il 31 gennaio
di ogni anno, al versamento della tassa di concessione annuale.