Art. 13. Tassa sulla concessione regionale 1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute al versamento della tassa sulla concessione regionale nella misura annualmente prevista dalla normativa vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione all'apertura e in ogni caso di variazione della titolarita' originaria. 2. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute, entro il 31 gennaio di ogni anno, al versamento della tassa di concessione annuale.