Art. 14.
            Contratto di vendita dei pacchetti turistici
 
  1.  La  vendita  dei  pacchetti  turistici  deve  avvenire mediante
contratti redatti in forma scritta, con le modalita' e  gli  elementi
di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 111/1995 e gli estremi della
garanzia assicurativa di responsabilita' civile.
  2.  Nei  contratti di viaggio devono essere riportate le condizioni
generali di cui agli articoli 10, 11, 12,  13  e  14  del  D.Lgs.  n.
111/1995.