Art. 14. Contratto di vendita dei pacchetti turistici 1. La vendita dei pacchetti turistici deve avvenire mediante contratti redatti in forma scritta, con le modalita' e gli elementi di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 111/1995 e gli estremi della garanzia assicurativa di responsabilita' civile. 2. Nei contratti di viaggio devono essere riportate le condizioni generali di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 111/1995.