Art. 15.
                        Programmi di viaggio
 
  1.  I  programmi  di  viaggio  venduti  od  offerti  in vendita sul
territorio regionale da parte delle agenzie di viaggio e turismo sono
assoggettati alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 111/1995.
  2. Il programma e' posto a  disposizione  dei  consu  matori  e  la
Giunta  regionale  puo'  richiedere  copia  dello  stesso  ai fini di
vigilare sui corretti adempimenti prescritti.