Art. 15. Programmi di viaggio 1. I programmi di viaggio venduti od offerti in vendita sul territorio regionale da parte delle agenzie di viaggio e turismo sono assoggettati alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 111/1995. 2. Il programma e' posto a disposizione dei consu matori e la Giunta regionale puo' richiedere copia dello stesso ai fini di vigilare sui corretti adempimenti prescritti.