Art. 16. Associazioni senza scopo di lucro 1. E' istituito presso la Giunta' regionale l'elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro con rappresentanza sul territorio regionale, costituite per finalita' ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono le attivita' di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni a favore dei propri associati o appartenenti. 2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco le associazioni che posseggono i seguenti requisiti: a) numero dei soci non inferiore a diecimila; b) presenza organizzata in almeno due regioni; c) costituzione e continuita' operativa dell'associazione da almeno tre anni; d) assenza di qualsiasi fine di lucro negli scopi sociali e statutari, nonche' di ogni forma di dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attivita' imprenditoriale; e) organizzazione e funzionamento dell'associazione secondo criteri di democraticita'. 3. Le associazioni che intendono essere iscritte nell'elenco devono presentare domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalita' del legale rappresentante della stessa. 4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: a) certificato di cittadinanza e di residenza, certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del rappresentante legale dell'associazione; b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto; c) atto sostitutivo di notorieta' a firma del legale rappresentante dell'associazione, nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 2; d) polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti ai soci dalla partecipazione alle attivita', nell'osservanza delle disposizioni previste in materia, per un massimale minimo di 4 miliardi. Annualmente va inviata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio. 5. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 sono autorizzate a svolgere la propria attivita' nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 111/1995 e nella convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084. 6. Il legale rappresentante delle associazioni iscritte nell'elenco e' tenuto a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale: a) una relazione contenente il programma di attivita' realizzato nell'anno trascorso e quello che si intende svolgere nell'anno successivo nonche' ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti di cui al comma 2; b) l'elenco aggiornato degli associati. 7. Le associazioni iscritte nell'elenco devono indicare con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attivita' organizzate sono riservate ai soli soci dell'associazione. 8. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura devono essere redatti in conformita' a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 111/1995 e diffusi esclusivamente in ambito associativo. 9. Le associazioni di cui al presente articolo possono operare anche tramite proprie articolazioni territoriali, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 4, lettera d). 10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20, si provvede a cancellare l'associazione dall'elenco in caso di reiterate irregolarita' nello svolgimento delle attivita'. La reiscrizione all'elenco non puo' avvenire prima di un anno.