Art. 16.
                  Associazioni senza scopo di lucro
 
  1.  E'  istituito  presso  la  Giunta'  regionale  l'elenco   delle
associazioni  nazionali  senza  scopo di lucro con rappresentanza sul
territorio regionale, costituite per finalita' ricreative, culturali,
religiose o sociali, che svolgono le attivita'  di  organizzazione  e
vendita  di  viaggi  e  soggiorni  a  favore  dei  propri associati o
appartenenti.
  2. Possono chiedere l'iscrizione  all'elenco  le  associazioni  che
posseggono i seguenti requisiti:
   a) numero dei soci non inferiore a diecimila;
   b) presenza organizzata in almeno due regioni;
   c)  costituzione  e  continuita'  operativa  dell'associazione  da
almeno tre anni;
   d) assenza di qualsiasi  fine  di  lucro  negli  scopi  sociali  e
statutari,  nonche'  di  ogni  forma  di  dipendenza  da  soggetti ed
organismi esercenti attivita' imprenditoriale;
   e)  organizzazione  e  funzionamento   dell'associazione   secondo
criteri di democraticita'.
  3. Le associazioni che intendono essere iscritte nell'elenco devono
presentare  domanda  alla  Giunta regionale, indicando la sede legale
dell'associazione e le generalita' del  legale  rappresentante  della
stessa.
  4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
   a)   certificato  di  cittadinanza  e  di  residenza,  certificato
generale  del  casellario  giudiziale  e  dei  carichi  pendenti  del
rappresentante legale dell'associazione;
   b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
   c)   atto   sostitutivo   di   notorieta'   a   firma  del  legale
rappresentante  dell'associazione,  nel   quale   sia   espressamente
indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 2;
   d)  polizza  assicurativa  a copertura dei danni derivanti ai soci
dalla   partecipazione   alle   attivita',   nell'osservanza    delle
disposizioni  previste  in  materia,  per  un  massimale  minimo di 4
miliardi.  Annualmente  va  inviata  la  documentazione   comprovante
l'avvenuto pagamento del premio.
  5.  Le  associazioni  iscritte  nell'elenco  di cui al comma 1 sono
autorizzate a svolgere la propria attivita' nel rispetto delle  norme
contenute  nel  D.Lgs. n. 111/1995 e nella convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio  approvata  con  legge  27  dicembre
1977, n. 1084.
  6. Il legale rappresentante delle associazioni iscritte nell'elenco
e' tenuto a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta
regionale:
   a)  una  relazione contenente il programma di attivita' realizzato
nell'anno trascorso  e  quello  che  si  intende  svolgere  nell'anno
successivo  nonche' ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti
di cui al comma 2;
   b) l'elenco aggiornato degli associati.
  7.  Le  associazioni  iscritte  nell'elenco  devono  indicare   con
apposita  insegna  posta  all'ingresso degli uffici, che le attivita'
organizzate sono riservate ai soli soci dell'associazione.
  8. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici  o  i
viaggi  di  qualsiasi  natura  devono essere redatti in conformita' a
quanto  previsto  dall'art.  9  del  D.Lgs.  n.  111/1995  e  diffusi
esclusivamente in ambito associativo.
  9.  Le  associazioni  di  cui  al presente articolo possono operare
anche tramite  proprie  articolazioni  territoriali,  fermo  restando
l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 4,
lettera d).
  10.  Con  decreto del Presidente della Giunta regionale fatta salva
l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20,  si  provvede  a
cancellare   l'associazione   dall'elenco   in   caso   di  reiterate
irregolarita' nello  svolgimento  delle  attivita'.  La  reiscrizione
all'elenco non puo' avvenire prima di un anno.