Art. 17. Organizzazione di viaggi in forma non professionale 1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalita' politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, viaggi, purche' la durata degli stessi non superi le 24 ore. 2. I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicati alla Giunta regionale e sono subordinati alla stipula da parte del soggetto organizzatore di polizze assicurative. 3. Non sono soggette alle norme della presente legge: a) le attivita' istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e disabili; b) i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle 48 ore organizzati dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale della rispettiva attivita' didattica.