Art. 17.
         Organizzazione di viaggi in forma non professionale
 
  1.  Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente
costituiti  aventi   finalita'   politiche,   culturali,   religiose,
sportive,  sociali  ed ambientali possono occasionalmente effettuare,
senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri  associati
o  appartenenti, viaggi, purche' la durata degli stessi non superi le
24 ore.
  2. I viaggi organizzati dai soggetti  di  cui  al  comma  1  devono
essere  preventivamente  comunicati  alla  Giunta  regionale  e  sono
subordinati alla stipula  da  parte  del  soggetto  organizzatore  di
polizze assicurative.
  3. Non sono soggette alle norme della presente legge:
   a)  le  attivita' istituzionali svolte dagli enti locali in favore
di anziani, minori e disabili;
   b) i viaggi e soggiorni  di  durata  non  superiore  alle  48  ore
organizzati    dagli    istituti    scolastici    nell'ambito   della
programmazione annuale della rispettiva attivita' didattica.