Art. 18.
                          V i g i l a n z a
 
  1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' disciplinata
dalla presente legge sono delegate ai comuni.
  2. L'attivita' di vigilanza viene  espletata  con  l'ausilio  degli
ufficiali  e  agenti  di polizia giudiziaria, degli organi di polizia
locale e degli agenti giurati all'uopo incaricati dalla Regione,  con
l'osservanza  delle  procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  ed  alla   legge
regionale 30 maggio 1983, n. 15.
  3.  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative  sono  devoluti ai
comuni, quale corrispettivo dell'espletamento delle funzioni  di  cui
al comma 1.