Art. 18. V i g i l a n z a 1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' disciplinata dalla presente legge sono delegate ai comuni. 2. L'attivita' di vigilanza viene espletata con l'ausilio degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, degli organi di polizia locale e degli agenti giurati all'uopo incaricati dalla Regione, con l'osservanza delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15. 3. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti ai comuni, quale corrispettivo dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1.