Art. 19.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione
 
  1.  Fatta  salva  l'applicazione  delle  sanzioni pecuniarie di cui
all'art. 20, e' disposta la sospensione  dell'autorizzazione  per  un
periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:
   a)  cambio  della  titolarita'  dell'agenzia e trasferimento della
sede senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale;
   b) venir meno dei requisiti strutturali della sede;
   c) mancata sostituzione del titolare o del direttore  tecnico  per
un periodo superiore a tre mesi;
   d)  mancata  comunicazione  dell'apertura  di  una  filiale, della
chiusura temporanea per il periodo consentito  o  della  sostituzione
del direttore tecnico;
   e) mancata integrazione del deposito cauzionale di cui al comma 4,
dell'art. 12;
   f)  mancato  adempimento dell'obbligo di cui al comma 2, dell'art.
11, previa diffida ad adempiere.
  2. Il provvedimento di  sospensione  dell'autorizzazione  fissa  il
termine  perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere
reintegrati   e   le   irregolarita'   sanate,   pena    la    revoca
dell'autorizzazione.
  3.  E' disposta l'immediata revoca dell'autorizzazione nei seguenti
casi:
   a) il venir meno dei requisiti soggettivi e professionali previsti
per il rilascio dell'autorizzazione;
   b) chiusura temporanea dell'agenzia per un periodo superiore  a  3
mesi.