Art. 19. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 20, e' disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi: a) cambio della titolarita' dell'agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale; b) venir meno dei requisiti strutturali della sede; c) mancata sostituzione del titolare o del direttore tecnico per un periodo superiore a tre mesi; d) mancata comunicazione dell'apertura di una filiale, della chiusura temporanea per il periodo consentito o della sostituzione del direttore tecnico; e) mancata integrazione del deposito cauzionale di cui al comma 4, dell'art. 12; f) mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2, dell'art. 11, previa diffida ad adempiere. 2. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione fissa il termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere reintegrati e le irregolarita' sanate, pena la revoca dell'autorizzazione. 3. E' disposta l'immediata revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi: a) il venir meno dei requisiti soggettivi e professionali previsti per il rilascio dell'autorizzazione; b) chiusura temporanea dell'agenzia per un periodo superiore a 3 mesi.