Art. 2. Autorizzazione all'apertura 1. L'attivita' di agenzia di viaggio e turismo e' esercitata nella forma di impresa individuale o associata ai sensi degli artt. 2082 e 2083 del codice civile. 2. L'apertura di un'agenzia di viaggio e turismo e l'esercizio delle relative attivita' sono soggetti ad autorizzazione rilasciata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa conforme deliberazione della Giunta stessa. 3. Per il rilascio dell'autorizzazione La Giunta regionale tiene conto della necessaria articolazione delle agenzie di viaggio e delle loro filiali sul territorio regionale nonche' della loro potenzialita' a favorire lo sviluppo turistico. A tal fine la Giunta regionale adotta specifici criteri, previo parere della commissione consiliare competente. 4. L'apertura di filiali di agenzie principali aventi sede nella regione Umbria e' soggetta a preventiva comunicazione alla Giunta regionale, che rilascia la presa d'atto, previa verifica dei requisiti strutturali di cui all'art. 6. 5. L'apertura di filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o stato dell'Unione europea e' soggetta alle disposizioni di cui ai successivi articoli 4 e 5. 6. Qualsiasi mutamento della situazione originaria, sulla cui base e' stata rilasciata l'autorizzazione all'apertura e' sottoposto a preventiva autorizzazione della Giunta regionale. Va effettuata comunicazione alla Giunta regionale in caso di: a) variazione della titolarita' a seguito di modifica del legale rappresentante; b) sostituzione del direttore tecnico cui va allegata la documentazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera d).