Art. 2.
                     Autorizzazione all'apertura
 
  1.  L'attivita' di agenzia di viaggio e turismo e' esercitata nella
forma di impresa individuale o associata ai sensi degli artt. 2082  e
2083 del codice civile.
  2.  L'apertura  di  un'agenzia  di  viaggio e turismo e l'esercizio
delle relative attivita' sono soggetti ad  autorizzazione  rilasciata
con  decreto  del  Presidente  della Giunta regionale previa conforme
deliberazione della Giunta stessa.
  3. Per il rilascio dell'autorizzazione La  Giunta  regionale  tiene
conto della necessaria articolazione delle agenzie di viaggio e delle
loro   filiali   sul   territorio   regionale   nonche'   della  loro
potenzialita' a favorire lo sviluppo turistico. A tal fine la  Giunta
regionale  adotta  specifici criteri, previo parere della commissione
consiliare competente.
  4. L'apertura di filiali di agenzie principali  aventi  sede  nella
regione  Umbria  e'  soggetta  a preventiva comunicazione alla Giunta
regionale,  che  rilascia  la  presa  d'atto,  previa  verifica   dei
requisiti strutturali di cui all'art. 6.
  5. L'apertura di filiali di agenzie principali aventi sede in altra
regione  italiana  o  stato  dell'Unione  europea  e'  soggetta  alle
disposizioni di cui ai successivi articoli 4 e 5.
  6. Qualsiasi mutamento della situazione originaria, sulla cui  base
e'  stata  rilasciata  l'autorizzazione  all'apertura e' sottoposto a
preventiva  autorizzazione  della  Giunta  regionale.  Va  effettuata
comunicazione alla Giunta regionale in caso di:
   a)  variazione  della titolarita' a seguito di modifica del legale
rappresentante;
   b)   sostituzione   del  direttore  tecnico  cui  va  allegata  la
documentazione di cui all'art. 5, comma 2, lettera d).