Art. 20. S a n z i o n i 1. Chiunque intraprenda o svolga in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dallart. 17, con ogni modalita' o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attivita' di cui all'art. 1 senza avere ottenuto le prescritte autorizzazioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 20.000.000. 2. Le associazioni senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attivita' proprie dell'agenzia di viaggio senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall'art. 16 sono soggette alla sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000. 3. L'agenzia di viaggio che usa una denominazione diversa da quella autorizzata e' sottoposta alla sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000. 4. L'agenzia di viaggio che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con la presente legge ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio e' soggetta alla sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 6.000.000.