Art. 20.
                           S a n z i o n i
 
  1.   Chiunque   intraprenda  o  svolga  in  forma  continuativa  od
occasionale,  eccettuati  i  casi  previsti  dallart.  17,  con  ogni
modalita' o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attivita' di
cui all'art.  1 senza avere ottenuto le prescritte autorizzazioni, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 3.000.000 a lire 20.000.000.
   2. Le associazioni  senza  scopo  di  lucro  che  intraprendono  o
svolgono  attivita' proprie dell'agenzia di viaggio senza il possesso
dei requisiti o in violazione degli obblighi  previsti  dall'art.  16
sono  soggette  alla sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire
3.000.000.
  3. L'agenzia di viaggio che usa una denominazione diversa da quella
autorizzata  e'  sottoposta  alla  sanzione  amministrativa  da  lire
1.000.000 a lire 3.000.000.
  4.  L'agenzia  di  viaggio  che  pubblica  o  diffonde programmi di
viaggio in contrasto con la presente legge  ovvero  non  rispetta  il
contenuto  dei  predetti  programmi  nell'esecuzione del contratto di
viaggio e' soggetta alla sanzione amministrativa da lire 2.000.000  a
lire 6.000.000.