Art. 22. Accertamento dell'idoneita' professionale 1. L'esercizio della professione di direttore tecnico e' subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale, che si ottiene in alternativa: a) con il superamento di appositi esami abilitanti da tenersi innanzi ad una commissione esaminatrice regionale, banditi dalla Giunta regionale; b) mediante l'attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'eserci zio dell'attivita', di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 392/1991 conseguiti presso un agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea. 2. Per il titolare dell'agenzia ed i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 392/1991 puo' essere sostituito da un equivalente numero di anni di attivita' lavorativa presso un'agenzia di viaggi e turismo.