Art. 22.
              Accertamento dell'idoneita' professionale
 
  1.  L'esercizio  della  professione   di   direttore   tecnico   e'
subordinato  al conseguimento dell'abilitazione professionale, che si
ottiene in alternativa:
   a) con il superamento di  appositi  esami  abilitanti  da  tenersi
innanzi  ad  una  commissione  esaminatrice  regionale, banditi dalla
Giunta regionale;
   b)  mediante  l'attestazione  del  possesso   dei   requisiti   di
conoscenza  e attitudini professionali all'eserci zio dell'attivita',
di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.  392/1991  conseguiti
presso  un agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro
Stato membro dell'Unione europea.
  2. Per il titolare dell'agenzia ed i dipendenti  della  stessa,  il
periodo  di  formazione professionale previsto dalle lettere b), c) e
d) del comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 392/1991 puo' essere sostituito
da un equivalente numero  di  anni  di  attivita'  lavorativa  presso
un'agenzia di viaggi e turismo.