Art. 23. Requisiti di ammissione all'esame abilitante 1. Sono requisiti per l'ammissione all'esame abilitante: a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 39; b) godimento dei diritti civili e politici; c) eta' non inferiore agli anni diciotto; d) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equipollenza; e) idoneita' fisica all'esercizio della professione; f) pagamento della somma di lire 150.000 prevista a titolo di concorso alle spese di effettuazione dell'esame, di cui alla legge regionale 1 aprile 1996, n. 8.