Art. 23.
            Requisiti di ammissione all'esame abilitante
 
  1. Sono requisiti per l'ammissione all'esame abilitante:
   a)  cittadinanza  italiana  o  di  altro  Stato membro dell'Unione
europea.   Sono equiparati  i  cittadini  extracomunitari  che  hanno
regolarizzato  la  propria  posizione  ai  sensi del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni  nella  legge  28
febbraio 1990, n. 39;
   b) godimento dei diritti civili e politici;
   c) eta' non inferiore agli anni diciotto;
   d)  possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado
o del diploma conseguito all'estero per il quale sia  stata  valutata
l'equipollenza;
   e) idoneita' fisica all'esercizio della professione;
   f)  pagamento  della  somma  di  lire 150.000 prevista a titolo di
concorso alle spese di effettuazione dell'esame, di  cui  alla  legge
regionale 1 aprile 1996, n. 8.