Art. 25.
      Attestato di abilitazione all'esercizio della professione
 
  1.   La   Giunta  regionale,  accertato  l'effettivo  possesso  dei
requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della
domanda,  approva,  con  propria  deliberazione,  gli  elenchi  degli
abilitati  e  rilascia  i  relativi attestati con l'indicazione delle
lingue straniere per le quali e' stato effettuato  l'accertamento  di
idoneita'.
  2.  Ai fini del rilascio dell'attestato i candidati devono produrre
la seguente documentazione:
   a) certificato di cittadinanza italiana o di  altro  Stato  membro
dell'Unione  europea  o altro documento di riconoscimento in corso di
validita';
   b) certificato di residenza;
   c) certificato generale del casellario giudiziale;
   d) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
   e)   certificato   di   idoneita'   fisica   all'esercizio   della
professione.