Art. 25. Attestato di abilitazione all'esercizio della professione 1. La Giunta regionale, accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda, approva, con propria deliberazione, gli elenchi degli abilitati e rilascia i relativi attestati con l'indicazione delle lingue straniere per le quali e' stato effettuato l'accertamento di idoneita'. 2. Ai fini del rilascio dell'attestato i candidati devono produrre la seguente documentazione: a) certificato di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea o altro documento di riconoscimento in corso di validita'; b) certificato di residenza; c) certificato generale del casellario giudiziale; d) certificato di godimento dei diritti civili e politici; e) certificato di idoneita' fisica all'esercizio della professione.