Art. 27.
                         Commissione d'esame
 
  1. La commissione  esaminatrice  per  l'abilitazione  all'esercizio
della professione e' cosi' composta:
   a)  il dirigente regionale preposto al turismo o suo delegato, che
la presiede;
   b) un esperto di legislazione turistica;
   c) due  esperti  delle  materie  di  esame  proprie  della  figura
professionale;
   d)  un  rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni
professionali o di categoria presenti a livello regionale; qualora la
designazione  non  venga  effettuata  entro   trenta   giorni   dalla
richiesta,    la    Giunta   regionale   nomina   un   rappresentante
dell'associazione maggiormente rappresentativa;
   e)  membri  aggiunti,  esperti  nelle  lingue  straniere   oggetto
d'esame.
  Funge  da  segretario  della commissione un dipendente regionale di
qualifica non inferiore alla sesta.
  2. La  commissione  e'  nominata  con  deliberazione  della  Giunta
regionale,  rimane in carica tre anni, e i suoi membri possono essere
confermati.
  3. Per le procedure d'esame si applicano le norme  del  regolamento
regionale 12 luglio 1988, n. 21.