Art. 27. Commissione d'esame 1. La commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione e' cosi' composta: a) il dirigente regionale preposto al turismo o suo delegato, che la presiede; b) un esperto di legislazione turistica; c) due esperti delle materie di esame proprie della figura professionale; d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni professionali o di categoria presenti a livello regionale; qualora la designazione non venga effettuata entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta regionale nomina un rappresentante dell'associazione maggiormente rappresentativa; e) membri aggiunti, esperti nelle lingue straniere oggetto d'esame. Funge da segretario della commissione un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla sesta. 2. La commissione e' nominata con deliberazione della Giunta regionale, rimane in carica tre anni, e i suoi membri possono essere confermati. 3. Per le procedure d'esame si applicano le norme del regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21.