Art. 28.
                          Norma transitoria
 
  1.  Le  agenzie  di  viaggio  e  turismo e le loro filiali iscritte
nell'elenco di cui alla L.R. 15 novembre 1985, n. 42,  sono  iscritte
d'ufficio  nell'elenco  regionale  delle agenzie di viaggio e turismo
istituito dalla presente legge.
  2. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo operanti alla data
dell'entrata in vigore della presente legge, che  intendano  assumere
la  gestione  tecnica  dell'agenzia  rivolgono  istanza  alla  Giunta
regionale con l'attestazione del possesso dei  requisiti  di  cui  al
comma 3 dell'art.  3.
  3.  Le  agenzie  di  viaggio  e  turismo  gia' operanti adeguano il
deposito cauzionale  di  cui  all'art.  11  della  L.R.  n.  42/1985,
all'importo di lire 200.000.000 entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
  4.  Le  agenzie di viaggio e turismo gia' operanti, aderenti ad una
associazione   di   categoria,   possono   produrre    l'attestazione
dell'iscrizione   al   fondo  di  garanzia  collettiva  facente  capo
all'associazione stessa entro sei mesi dall'entrata in  vigore  della
presente legge.
  5.  I  direttori  tecnici  gia'  iscritti all'albo regionale di cui
all'art. 7 della L.R. n. 42/1985, sono iscritti d'ufficio nell'elenco
regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.