Art. 28. Norma transitoria 1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali iscritte nell'elenco di cui alla L.R. 15 novembre 1985, n. 42, sono iscritte d'ufficio nell'elenco regionale delle agenzie di viaggio e turismo istituito dalla presente legge. 2. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo operanti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che intendano assumere la gestione tecnica dell'agenzia rivolgono istanza alla Giunta regionale con l'attestazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 3. 3. Le agenzie di viaggio e turismo gia' operanti adeguano il deposito cauzionale di cui all'art. 11 della L.R. n. 42/1985, all'importo di lire 200.000.000 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Le agenzie di viaggio e turismo gia' operanti, aderenti ad una associazione di categoria, possono produrre l'attestazione dell'iscrizione al fondo di garanzia collettiva facente capo all'associazione stessa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 5. I direttori tecnici gia' iscritti all'albo regionale di cui all'art. 7 della L.R. n. 42/1985, sono iscritti d'ufficio nell'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.