Art. 29. Modificazioni della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 1. Il testo dell'art. 5 della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. Domanda d'esame 1. Per la partecipazione agli esami abilitanti all'esercizio delle professioni turistiche di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonche' per la professione di direttore d'albergo ed ivi compresa quella di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, la Giunta regionale emana appositi bandi da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione agli esami, da far pervenire in carta semplice alla Giunta regionale, e' di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando".