Art. 29.
      Modificazioni della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19
 
  1. Il testo dell'art. 5 della legge regionale  4  luglio  1988,  n.
19, e' sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 5.
                           Domanda d'esame
 
  1.  Per la partecipazione agli esami abilitanti all'esercizio delle
professioni turistiche di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983,
n. 217, nonche' per la professione  di  direttore  d'albergo  ed  ivi
compresa quella di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo,
la Giunta regionale emana appositi bandi da pubblicare nel Bollettino
ufficiale della Regione.
  2.  Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
agli esami, da far pervenire in carta semplice alla Giunta regionale,
e' di sessanta giorni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
bando".