Art. 3.
                       Requisiti del titolare
 
  1. Chiunque intenda esercitare l'attivita' di agenzia di viaggio  e
turismo,  a  titolo  di  impresa  individuale o in qualita' di legale
rappresentante di una societa', deve  fornire  idonea  certificazione
del  possesso  dei  necessari  requisiti  di onorabilita' e capacita'
finanziaria, di cui ai successivi  commi,  nonche'  di  conoscenze  e
attitudini generali all'esercizio dell'attivita' stessa.
  2.  Il  titolare  o  il  legale  rappresentante della societa' deve
produrre idonea documentazione attestante il possesso  dei  requisiti
soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S., approvato con
R.D.  18  giugno  1931, n. 773 e successive modificazioni, nonche' la
seguente documentazione:
   a) certificato di cittadinanza di un paese dell'Unione  europea  o
altro documento di riconoscimento in corso di validita';
   b)  atto  costitutivo  della  societa',  statuto  e certificato di
iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio;
   c) certificato generale del casellario  giudiziale  e  certificato
dei  carichi  pendenti  estesi,  in  caso  di  societa',  anche  agli
amministratori della stessa;
   d) certificato del Tribunale attestante che, nei  confronti  degli
amministratori   della   societa',   non   sono  in  corso  procedure
fallimentari o concorsuali;
   e) certificato di iscrizione al  registro  esercenti  commercio  -
sezione speciale delle imprese turistiche.
  3.  La  gestione  tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle
sue filiali compete al titolare che dimostri di  essere  in  possesso
dei  requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio
dell'attivita' di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23  novembre
1991,  n.  392,  attuativo  della direttiva CEE n. 82/470, conseguiti
presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in  altro
Stato membro dell'Unione europea.
  4.  Ai  fini  di  cui  al comma 3, in conformita' a quanto disposto
dall'art. 5 del decreto legislativo n. 392/1991, la competente Camera
di commercio rilascia i certificati attestanti la natura e la  durata
delle attivita' svolte.
  5. Qualora il titolare non sia in possesso dei predetti requisiti o
se,  pur  in  possesso degli stessi, egli non presti con carattere di
continuita'  ed  esclusivita'  la  propria  opera  nell'agenzia,   la
gestione  tecnica  va  affidata  ad  un  direttore tecnico abilitato,
iscritto nell'elenco regionale ai sensi dell'art. 21 e seguenti.