Art. 3. Requisiti del titolare 1. Chiunque intenda esercitare l'attivita' di agenzia di viaggio e turismo, a titolo di impresa individuale o in qualita' di legale rappresentante di una societa', deve fornire idonea certificazione del possesso dei necessari requisiti di onorabilita' e capacita' finanziaria, di cui ai successivi commi, nonche' di conoscenze e attitudini generali all'esercizio dell'attivita' stessa. 2. Il titolare o il legale rappresentante della societa' deve produrre idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, nonche' la seguente documentazione: a) certificato di cittadinanza di un paese dell'Unione europea o altro documento di riconoscimento in corso di validita'; b) atto costitutivo della societa', statuto e certificato di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio; c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti estesi, in caso di societa', anche agli amministratori della stessa; d) certificato del Tribunale attestante che, nei confronti degli amministratori della societa', non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali; e) certificato di iscrizione al registro esercenti commercio - sezione speciale delle imprese turistiche. 3. La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle sue filiali compete al titolare che dimostri di essere in possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, attuativo della direttiva CEE n. 82/470, conseguiti presso un'agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea. 4. Ai fini di cui al comma 3, in conformita' a quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 392/1991, la competente Camera di commercio rilascia i certificati attestanti la natura e la durata delle attivita' svolte. 5. Qualora il titolare non sia in possesso dei predetti requisiti o se, pur in possesso degli stessi, egli non presti con carattere di continuita' ed esclusivita' la propria opera nell'agenzia, la gestione tecnica va affidata ad un direttore tecnico abilitato, iscritto nell'elenco regionale ai sensi dell'art. 21 e seguenti.