Art. 4. Istanza di autorizzazione all'apertura 1. L'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione e' presentata alla Giunta regionale e deve specificare: a) le complete generalita' e la cittadinanza del titolare persona fisica ovvero, per le societa', la denominazione e la ragione sociale, la sede della societa', nonche' le complete generalita' e la cittadinanza del legale rappresentante della stessa; b) l'ubicazione, le caratteristiche dei locali in cui si intende condurre l'impresa e la loro destinazione d'uso ad attivita' commerciale; c) la denominazione prescelta e altre in subordine, per la istituenda agenzia; d) le complete generalita' della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia. 2. Le filiali di una agenzia di viaggio e turismo mantengono, per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia stessa, la loro destinazione e non possono essere trasformate in agenzie di viaggio e turismo autonome. Sono altresi' soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.