Art. 4.
               Istanza di autorizzazione all'apertura
 
  1. L'istanza diretta ad  ottenere  l'autorizzazione  e'  presentata
alla Giunta regionale e deve specificare:
   a)  le complete generalita' e la cittadinanza del titolare persona
fisica ovvero,  per  le  societa',  la  denominazione  e  la  ragione
sociale, la sede della societa', nonche' le complete generalita' e la
cittadinanza del legale rappresentante della stessa;
   b)  l'ubicazione,  le caratteristiche dei locali in cui si intende
condurre  l'impresa  e  la  loro  destinazione  d'uso  ad   attivita'
commerciale;
   c)  la  denominazione  prescelta  e  altre  in  subordine,  per la
istituenda agenzia;
   d) le complete generalita' della persona che assume  la  direzione
tecnica dell'agenzia.
  2.  Le  filiali di una agenzia di viaggio e turismo mantengono, per
tutto  il  periodo  di  esercizio  dell'agenzia   stessa,   la   loro
destinazione e non possono essere trasformate in agenzie di viaggio e
turismo  autonome.  Sono  altresi'  soggette  a tutti i provvedimenti
adottati nei confronti dell'agenzia da cui dipendono.