Art. 5. Istruttoria delle istanze 1. La competente struttura della Giunta regionale svolge l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggio e turismo, verificando la regolarita' dell'istanza, la completezza e congruita' della documentazione allegata. Provvede inoltre a trasmettere all'Autorita' di pubblica sicurezza l'istanza di autorizzazione ai fini del rilascio del relativo nulla-osta e verifica che la denominazione prescelta nell'istanza di autorizzazione non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie gia' operanti nel territorio nazionale o comunque tale da ingenerare confusione. Non puo' essere adottata la denominazione di localita', di comuni e regioni italiane. 2. La Giunta regionale delibera l'autorizzazione all'apertura subordinando l'emissione del decreto di cui al comma 4 alla produzione della seguente documentazione: a) attestazione del versamento della tassa di concessione regionale; b) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 11; c) costituzione del deposito cauzionale nella misura di lire 200.000.000; d) copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, comunque di durata non inferiore ad un anno, e documentazione attestante l'adempimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali o, in alternativa, copia degli atti societari dai quali risultino la qualita' di socio e la delega per l'assunzione del direttore tecnico dell'agenzia; e) per gli aderenti alle associazioni di categoria, la documentazione di cui alle lettere b) e c) puo' essere sostituita dall'adesione a fondi di garanzia appositamente costituiti e facenti capo alle associazioni stesse. 3. Trascorso inutilmente il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta della documentazione di cui al comma 2, l'autorizzazione si intende decaduta. 4. Il Presidente della Giunta regionale emette il decreto di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' previa conforme deliberazione di cui al comma 2. 5. Decorsi tre mesi dalla data di emissione del decreto del Presidente della Giunta regionale senza che il titolare abbia comunicato l'inizio dell'attivita', l'autorizzazione all'apertura decade di diritto.