Art. 5.
                      Istruttoria delle istanze
 
  1.  La  competente  struttura   della   Giunta   regionale   svolge
l'istruttoria  per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle
agenzie  di   viaggio   e   turismo,   verificando   la   regolarita'
dell'istanza,   la  completezza  e  congruita'  della  documentazione
allegata. Provvede inoltre a trasmettere  all'Autorita'  di  pubblica
sicurezza  l'istanza  di  autorizzazione  ai  fini  del  rilascio del
relativo  nulla-osta  e  verifica  che  la  denominazione   prescelta
nell'istanza  di  autorizzazione  non  sia  uguale  o simile ad altre
adottate da agenzie gia' operanti nel territorio nazionale o comunque
tale  da  ingenerare  confusione.  Non  puo'   essere   adottata   la
denominazione di localita', di comuni e regioni italiane.
  2.  La  Giunta  regionale  delibera  l'autorizzazione  all'apertura
subordinando  l'emissione  del  decreto  di  cui  al  comma  4   alla
produzione della seguente documentazione:
   a)   attestazione   del  versamento  della  tassa  di  concessione
regionale;
   b) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 11;
   c) costituzione del  deposito  cauzionale  nella  misura  di  lire
200.000.000;
   d)   copia  del  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  o
determinato,  comunque  di  durata  non  inferiore  ad  un  anno,   e
documentazione  attestante l'adempimento dei relativi oneri fiscali e
previdenziali o, in alternativa, copia degli atti societari dai quali
risultino la qualita' di socio  e  la  delega  per  l'assunzione  del
direttore tecnico dell'agenzia;
   e)   per   gli   aderenti   alle  associazioni  di  categoria,  la
documentazione di cui alle lettere b) e  c)  puo'  essere  sostituita
dall'adesione  a fondi di garanzia appositamente costituiti e facenti
capo alle associazioni stesse.
  3. Trascorso inutilmente il termine di 45  giorni  dal  ricevimento
della   richiesta   della   documentazione   di   cui   al  comma  2,
l'autorizzazione si intende decaduta.
  4. Il Presidente  della  Giunta  regionale  emette  il  decreto  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'   previa   conforme
deliberazione di cui al comma 2.
  5.  Decorsi  tre  mesi  dalla  data  di  emissione  del decreto del
Presidente  della  Giunta  regionale  senza  che  il  titolare  abbia
comunicato  l'inizio  dell'attivita',  l'autorizzazione  all'apertura
decade di diritto.