Art. 6.
                        Requisiti strutturali
 
  1. Le agenzie di viaggio  e  turismo  devono  esporre,  in  maniera
visibile,   il   segno  distintivo  dell'agenzia,  indicare  l'esatta
denominazione della stessa ed avere locali indipendenti  e  destinati
esclusivamente alla specifica attivita'.
  2.  I  requisiti  strutturali  di cui al presente articolo, nonche'
quelli previsti  all'art.  4,  comma  1,  lettera  b)  devono  essere
posseduti anche dalle filiali.