Art. 6. Requisiti strutturali 1. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre, in maniera visibile, il segno distintivo dell'agenzia, indicare l'esatta denominazione della stessa ed avere locali indipendenti e destinati esclusivamente alla specifica attivita'. 2. I requisiti strutturali di cui al presente articolo, nonche' quelli previsti all'art. 4, comma 1, lettera b) devono essere posseduti anche dalle filiali.