Art. 7.
                         Chiusura temporanea
 
  1.  Il  titolare  dell'autorizzazione  che  intende  procedere alla
chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo non superiore a  tre
mesi,  deve  darne  tempestiva  comunicazione  alla  Giunta regionale
indicando i motivi e la durata della chiusura.