Art. 9. Agenzie straniere 1. Il nulla osta per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio a persone fisiche o giuridiche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea e' di competenza dello Stato, sentita la Giunta regionale ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.