Art. 9.
                          Agenzie straniere
 
  1. Il nulla osta per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e
all'esercizio a persone fisiche o giuridiche non appartenenti a Stati
membri  dell'Unione  europea e' di competenza dello Stato, sentita la
Giunta regionale ai sensi dell'art. 58  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.