(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 25 febbraio 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 recante "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale", che in particolare all'art. 1 prevede l'adozione di regolamenti di esecuzione volti a semplificare ed accelerare i procedimenti amministrativi attraverso i quali si esplica l'azione regionale nei diversi settori; Visti i criteri ed i principi direttivi, enunciati al comma 3 del citato art. 1 della legge regionale n. 23/1997, ai quali i regolamenti devono conformarsi al fine di assumere carattere abrogativo di preesistenti norme, anche legislative, con essi incompatibili; Ritenuto di procedere nei termini prefissati all'elaborazione di uno specifico regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti al fine di agevolare e ridurre gli adempimenti a carico degli operatori e snellire i tempi di risposta dell'amministrazione competente; Rilevato che i procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti implicano l'applicazione non solo delle norme statali e regionali di settore, quali il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, ma anche delle disposizioni della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni in relazione alla valutazione di impatto ambientale, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 relativamente al vincolo paesistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 in materia di inquinamento atmosferico, delle leggi regionali 8 aprile 1982, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e 13 dicembre 1989, n. 36 rispettivamente per quanto riguarda il vincolo idrogeologico o la riduzione della superficie forestale, e il rispetto degli ambiti di tutela ambientale e dei parchi naturali, nonche' della legge regionale n. 42/1996; Considerato che l'adozione di un regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure autorizzative in materia di smaltimento dei rifiuti, rispondente ai criteri e principi direttivi enunciati dalla citata legge regionale n. 23/1997, in virtu' della creazione di uno "sportello unico" attraverso il decentramento delle procedure amministrative alle province e di una struttura tecnica multi-funzionale, sostitutiva dei preesistenti comitati tecnici, consente di pervenire all'emissione di un'unica autorizzazione, assorbente ogni eventuale ulteriore provvedimento previsto dall'applicazione delle norme surrichiamate, con conseguente riduzione dei tempi di risposta e snellimento effettivo dell'attivita amministrativa; Considerato, altresi', che nel settore dello smaltimento dei rifiuti devono essere considerate a livello regolamentare nella definizione di procedure semplificate ipotesi diverse a seconda delle implicazioni legislative che l'intervento proposto puo' presentare, per cui dovranno essere presi in considerazione non solo il procedimento di carattere generale ma anche i casi che da esso si discostino; Atteso che lo schema di "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure in materia di smaltimento dei rifiuti" e' stato sottoposto con esito favorevole all'esame del Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 3 dicembre 1997, recependone alcuni suggerimenti di natura tecnico-giuridica; Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 1997, n. 3690 con la quale il precitato Regolamento e' stato adottato in via preliminare; Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1 di cui alla legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 nella seduta del 19 dicembre 1997 sulla base di un testo finale con evidenziati in grassetto gli emendamenti introdotti; Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1997, n. 3891, con la quale il precitato Regolamento e' stato approvato in via definitiva; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Decreta: E' approvato il "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e farlo osservare quale Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' trasmesso alla delegazione in Trieste della Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 2 gennaio 1998 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 6 febbraio 1998 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 39 REGOLAMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE ED ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, reca norme relative all'accelerazione e semplificazione delle procedure autorizzatorie in materia di smaltimento dei rifiuti, attraverso la creazione di uno sportello unico per l'utenza nonche' dell'accorpamento in un unico momento di valutazione tecnica ed in un unico provvedimento di procedimenti autorizzatori previsti da normative regionali di tutela ambientale.