Art. 2. Competenza autorizzatoria 1. Alle province compete l'approvazione dei progetti degli impianti, anche mobili, di smaltimento e di recupero dei rifiuti, come classificati dall'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e loro varianti ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni alla loro costruzione, secondo le procedure previste dal presente regolamento, nonche' al loro esercizio. 2. Rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente: a) le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti in attesa della prevista iscrizione all'"Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti", di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali rimangono peraltro applicabili le relative disposizioni contenute nella legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni; b) le competenze in materia di spedizioni transfrontaliere di cui all'art. 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.