Art. 2.
                      Competenza autorizzatoria
 
  1.   Alle   province  compete  l'approvazione  dei  progetti  degli
impianti, anche mobili, di smaltimento e  di  recupero  dei  rifiuti,
come  classificati  dall'art.  7  del  decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22,  e  loro  varianti  ed  il  conseguente  rilascio  delle
autorizzazioni  alla  loro costruzione, secondo le procedure previste
dal presente regolamento, nonche' al loro esercizio.
  2. Rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente:
   a) le competenze  residuali  in  materia  di  autorizzazione  alla
raccolta  ed  al  trasporto  di  rifiuti  in  attesa  della  prevista
iscrizione  all'"Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la
gestione  dei  rifiuti",  di  cui  all'art.  30, comma 1, del decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, per le quali rimangono peraltro applicabili le relative
disposizioni  contenute nella legge regionale 7 settembre 1987, n. 30
e successive modifiche ed integrazioni;
   b) le competenze in materia di spedizioni transfrontaliere di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.