Art. 3.
                           Sportello unico
 
  1.  Al  fine  di  agevolare le procedure relative al rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art. 2, comma  1,  nonche'  i  procedimenti
inerenti   l'ottenimento   di   ogni  altro  eventuale  provvedimento
regionale   legislativamente   previsto    per    la    realizzazione
dell'intervento  proposto,  ciascuna provincia, nel rispettivo ambito
territoriale, costituisce  "sportello  unico"  per  la  presentazione
delle   domande   e   lo   svolgimento   delle  relative  istruttorie
amministrative e tecniche, come individuate all'art. 5.
  2. La provincia, nella sua funzione di "sportello unico", individua
l'unita'  organizzativa  responsabile  del  procedimento  di  propria
competenza  e  referente  per  gli  ulteriori  eventuali procedimenti
regionali  legislativamente  previsti  e   riferibili   al   medesimo
intervento.