Art. 3. Sportello unico 1. Al fine di agevolare le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, nonche' i procedimenti inerenti l'ottenimento di ogni altro eventuale provvedimento regionale legislativamente previsto per la realizzazione dell'intervento proposto, ciascuna provincia, nel rispettivo ambito territoriale, costituisce "sportello unico" per la presentazione delle domande e lo svolgimento delle relative istruttorie amministrative e tecniche, come individuate all'art. 5. 2. La provincia, nella sua funzione di "sportello unico", individua l'unita' organizzativa responsabile del procedimento di propria competenza e referente per gli ulteriori eventuali procedimenti regionali legislativamente previsti e riferibili al medesimo intervento.