Art. 5.
                       Procedura autorizzativa
 
  1.  La  provincia  contestualmente   all'avvio   del   procedimento
autorizzativo  di  competenza,  che deve avvenire entro 20 giorni dal
ricevimento dell'istanza, trasmette copia del progetto e dello studio
di impatto ambientale ai seguenti enti e strutture:
   a) comune, sede dell'intervento;
   b) azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;
   c) direzione regionale dell'ambiente;
   d) direzione regionale della sanita', qualora il progetto riguardi
un impianto di smaltimento rifiuti pericolosi;
   e) direzione regionale della pianificazione territoriale,  qualora
il progetto riguardi un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi
ovvero  l'opera  riguardi i beni e le localita' sottoposti al vincolo
delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.  1497
e  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come modificato ed integrato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
   f) ufficio di piano, qualora non sussistano i casi di cui all'art.
4, commi 5 e 7;
   g)  ispettorato  ripartimentale  delle  foreste,  competente   per
territorio,   qualora  l'opera  riguardi,  anche  solo  parzialmente,
terreni soggetti a vincolo idrogeologico;
   h)  direzione  regionale  delle  foreste, qualora l'opera riguardi
ipotesi di riduzione della superficie forestale;
   i)  azienda  dei  parchi  e  delle  foreste   regionali,   qualora
l'intervento  ricada  in aree protette ai sensi della legge regionale
30 settembre 1996, n. 42.
  2.   La   provincia,   inoltre,   contestualmente   all'avvio   del
procedimento   informa   le  associazioni  di  protezione  ambientale
riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n.  349/1986  operanti
nella   provincia   medesima,   alle   quali   garantisce   l'accesso
all'informazione ed alla riproduzione gratuita  della  documentazione
non  tecnica,  fatta  salva  la  tutela  del  segreto industriale ove
richiesto.
  3. Gli enti di cui al comma 1, lettere  a)  e  b)  sono  tenuti  ad
esprimere  il relativo parere attraverso gli organi istituzionalmente
competenti entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta;  in  caso
di  mancato  rispetto  del  termine  da parte del comune il parere si
intende reso favorevolmente.
  4. La documentazione acquisita da parte della  direzione  regionale
dell'ambiente,  qualora  ne  ricorrano i presupposti, viene esaminata
anche al  fine  della  fonnulazione  della  proposta  in  materia  di
emissioni  in  atmosfera  ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 203/1988 per  la  valutazione  in  sede  di  conferenza
tecnica di cui all'art. 6.
  5.  L'esame della documentazione acquisita da parte della direzione
regionale della pianificazione territoriale, qualora l'opera riguardi
i beni e le localita' sottoposte al vincolo delle  bellezze  naturali
ai  sensi  della  legge  29  giugno  1939,  n. 1497 e del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  come  modificato
ed  integrato  dalla  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  comporta  la
formalizzazione all'interno della conferenza tecnica di cui  all'art.
6,  della  proposta  di  competenza  del  direttore  regionale  della
pianificazione territoriale.
  6. L'esame della documentazione acquisita dall'ufficio di piano, ai
sensi del comma 1, lettera f), nonche' l'esame delle  osservazioni  e
pareri  di  cui  all'art.  4,  comma 3, comportano la formalizzazione
all'interno della conferenza tecnica di cui all'art. 6 della relativa
pronuncia di V.I.A. di cui alla legge regionale n. 43/1990.
  7. L'esame della documentazione acquisita da parte degli uffici  di
cui  alle  lettere g), h) ed i) del comma 1, comporta la proposizione
in sede di conferenza tecnica di  cui  all'art.  6  delle  rispettive
proposte  ai  sensi delle leggi regionali n. 22/1982, come modificata
dalle leggi regionali numeri 34/1997 e 42/1996.
  8.  La  provincia  provvede  alla  convocazione  della   conferenza
tecnica,  di  cui all'art. 6, per l'esame complessivo dell'intervento
tra il 90 ed il 120 giorno successivo all'avvio del  procedimento  di
cui al comma 1.
  9.   Qualora  la  provincia  direttamente  o  su  segnalazione,  da
effettuarsi entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione,  da
parte  degli  uffici  di  cui  al  comma  1,  verifichi la necessita'
dell'acquisizione di integrazioni documentali provvede a formulare la
relativa richiesta entro 70 giorni dall'avvio  del  procedimento.  In
tale  ipotesi  i  termini di cui al comma 8 sono sospesi per un tempo
massimo di 90 giorni a decorrere dalla data della richiesta, superato
infruttuosamente  per  mancata  presentazione  della   documentazione
integrativa  richiesta da parte dell'istante il termine massimo della
sospensione,  che  puo'  avvenire  una  sola  volta,  viene  disposta
l'archiviazione della pratica.
  10.  L'ordine  del  giorno  relativo  alla  conferenza tecnica deve
essere  trasmesso  ai  componenti  almeno  15  giorni   prima   della
fissazione della seduta.
  11.  La  conferenza tecnica, nell'assumere le funzioni del comitato
tecnico regionale e dei comitati  tecnici  provinciali  in  relazione
all'approvazione  del progetto dell'impianto di smaltimento proposto,
acquisisce la valenza e produce gli effetti di cui all'art. 27, comma
5, del decreto legislativo n. 22/1997.
  12. Sulla  base  delle  risultanze  della  conferenza  tecnica,  la
provincia,  entro 30 giorni dall'acquisizione delle stesse, emette il
provvedimento  di  approvazione  o  di  diniego  del  progetto  e  di
autorizzazione alla costruzione dell'impianto. Tale provvedimento che
deve  recepire  tutte  le eventuali prescrizioni contenute nel parere
favorevole della conferenza tecnica, sostituisce ad ogni effetto, ove
necessari,    tutti    gli    ulteriori    provvedimenti    regionali
legislativamente previsti dalle normative indicate ai commi 4, 5, 6 e
7,  nonche'  la  concessione  edilizia.  Rimangono  in capo al comune
interessato  la  determinazione  e  la  riscossione  degli  oneri  di
urbanizzazione  e  di quelli sul costo di costruzione, determinati in
base alla normativa regionale vigente, se dovuti.
  13. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale  4  luglio
1997,  n.  23,  sono  disapplicate  le  norme procedurali relative al
rilascio delle autorizzazioni assorbite nel provvedimento di  cui  al
comma 12.
  14.  In applicazione dell'art. 27, comma 5, del decreto legislativo
n.   22/1997   e   successive    modifiche    ed    integrazioni    e
dell'individuazione  dello  sportello  unico  previsto  dal  presente
regolamento, il rilascio del provvedimento di cui al comma 12  spetta
alla giunta provinciale competente e lo stesso deve essere pubblicato
integralmente  sul  B.U.R.    della  Regione. La notifica al soggetto
interessato deve  essere  trasmessa  per  conoscenza,  integrata  dal
relativo  provvedimento,  anche alle strutture ed agli enti di cui al
comma 1 nei limiti ivi indicati e, se dovuta, al Ministero per i beni
culturali ed ambientali ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  82,
comma  9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, con conseguente sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art.
138, comma 2, della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche
ed integrazioni.
  15. Con il medesimo provvedimento di cui  al  comma  12  la  giunta
provinciale  nomina  il  collaudatore  o  la  commissione di collaudo
dell'opera con la composizione ed i  requisiti  di  cui  all'art.  16
della   legge   regionale   n.  30/1987  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. La rilevanza del progetto di cui al comma 2 del  citato
art.  16  ai fini della nomina della commissione di collaudo in corso
d'opera e' espressamente determinata in sede di  conferenza  tecnica.
In  tale  caso  un  componente  tecnico  e quello amministrativo sono
designati dall'assessore regionale all'ambiente.
  16.  La  procedura  prevista  dal  presente  articolo  si  applica,
altresi',  alle  varianti  sostanziali  di  progetti  gia' approvati.
L'accertamento della non sostanzialita'  delle  singole  varianti  e'
motivatamente  dichiarato dal competente ufficio dell'amministrazione
provinciale.    Per  la  definizione  di  varianti  sostanziali si fa
riferimento all'art.   11,  comma  3-bis  della  legge  regionale  n.
30/1987,  cosi'  come  introdotto  dall'art.  11, comma 2 della legge
regionale n. 22/1996.
  17. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio  dell'impianto
viene  rilasciato,  su  istanza di parte, dall'organo statutariamente
competente della provincia entro 30 giorni dalla data di approvazione
del progetto o comunque entro 30 giorni dall'istanza, se successiva.
  18. I provvedimenti di diffida, sospensione e revoca  sono  assunti
direttamente  dal  soggetto  autorizzante  a  seconda che trattasi di
attivita' di costruzione o di esercizio dell'impianto.
  19. Fermo restando il principio dello sportello  unico  provinciale
per  quanto concerne le comunicazioni da parte dell'utenza, rimangono
in capo ai soggetti individuati dalle singole norme e di settore, non
disapplicate o abrogate dal presente regolamento, le attribuzioni ivi
previste.