Art. 5. Procedura autorizzativa 1. La provincia contestualmente all'avvio del procedimento autorizzativo di competenza, che deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmette copia del progetto e dello studio di impatto ambientale ai seguenti enti e strutture: a) comune, sede dell'intervento; b) azienda per i servizi sanitari territorialmente competente; c) direzione regionale dell'ambiente; d) direzione regionale della sanita', qualora il progetto riguardi un impianto di smaltimento rifiuti pericolosi; e) direzione regionale della pianificazione territoriale, qualora il progetto riguardi un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi ovvero l'opera riguardi i beni e le localita' sottoposti al vincolo delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato ed integrato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; f) ufficio di piano, qualora non sussistano i casi di cui all'art. 4, commi 5 e 7; g) ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, qualora l'opera riguardi, anche solo parzialmente, terreni soggetti a vincolo idrogeologico; h) direzione regionale delle foreste, qualora l'opera riguardi ipotesi di riduzione della superficie forestale; i) azienda dei parchi e delle foreste regionali, qualora l'intervento ricada in aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42. 2. La provincia, inoltre, contestualmente all'avvio del procedimento informa le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986 operanti nella provincia medesima, alle quali garantisce l'accesso all'informazione ed alla riproduzione gratuita della documentazione non tecnica, fatta salva la tutela del segreto industriale ove richiesto. 3. Gli enti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono tenuti ad esprimere il relativo parere attraverso gli organi istituzionalmente competenti entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di mancato rispetto del termine da parte del comune il parere si intende reso favorevolmente. 4. La documentazione acquisita da parte della direzione regionale dell'ambiente, qualora ne ricorrano i presupposti, viene esaminata anche al fine della fonnulazione della proposta in materia di emissioni in atmosfera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per la valutazione in sede di conferenza tecnica di cui all'art. 6. 5. L'esame della documentazione acquisita da parte della direzione regionale della pianificazione territoriale, qualora l'opera riguardi i beni e le localita' sottoposte al vincolo delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato ed integrato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta la formalizzazione all'interno della conferenza tecnica di cui all'art. 6, della proposta di competenza del direttore regionale della pianificazione territoriale. 6. L'esame della documentazione acquisita dall'ufficio di piano, ai sensi del comma 1, lettera f), nonche' l'esame delle osservazioni e pareri di cui all'art. 4, comma 3, comportano la formalizzazione all'interno della conferenza tecnica di cui all'art. 6 della relativa pronuncia di V.I.A. di cui alla legge regionale n. 43/1990. 7. L'esame della documentazione acquisita da parte degli uffici di cui alle lettere g), h) ed i) del comma 1, comporta la proposizione in sede di conferenza tecnica di cui all'art. 6 delle rispettive proposte ai sensi delle leggi regionali n. 22/1982, come modificata dalle leggi regionali numeri 34/1997 e 42/1996. 8. La provincia provvede alla convocazione della conferenza tecnica, di cui all'art. 6, per l'esame complessivo dell'intervento tra il 90 ed il 120 giorno successivo all'avvio del procedimento di cui al comma 1. 9. Qualora la provincia direttamente o su segnalazione, da effettuarsi entro 40 giorni dal ricevimento della documentazione, da parte degli uffici di cui al comma 1, verifichi la necessita' dell'acquisizione di integrazioni documentali provvede a formulare la relativa richiesta entro 70 giorni dall'avvio del procedimento. In tale ipotesi i termini di cui al comma 8 sono sospesi per un tempo massimo di 90 giorni a decorrere dalla data della richiesta, superato infruttuosamente per mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta da parte dell'istante il termine massimo della sospensione, che puo' avvenire una sola volta, viene disposta l'archiviazione della pratica. 10. L'ordine del giorno relativo alla conferenza tecnica deve essere trasmesso ai componenti almeno 15 giorni prima della fissazione della seduta. 11. La conferenza tecnica, nell'assumere le funzioni del comitato tecnico regionale e dei comitati tecnici provinciali in relazione all'approvazione del progetto dell'impianto di smaltimento proposto, acquisisce la valenza e produce gli effetti di cui all'art. 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997. 12. Sulla base delle risultanze della conferenza tecnica, la provincia, entro 30 giorni dall'acquisizione delle stesse, emette il provvedimento di approvazione o di diniego del progetto e di autorizzazione alla costruzione dell'impianto. Tale provvedimento che deve recepire tutte le eventuali prescrizioni contenute nel parere favorevole della conferenza tecnica, sostituisce ad ogni effetto, ove necessari, tutti gli ulteriori provvedimenti regionali legislativamente previsti dalle normative indicate ai commi 4, 5, 6 e 7, nonche' la concessione edilizia. Rimangono in capo al comune interessato la determinazione e la riscossione degli oneri di urbanizzazione e di quelli sul costo di costruzione, determinati in base alla normativa regionale vigente, se dovuti. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, sono disapplicate le norme procedurali relative al rilascio delle autorizzazioni assorbite nel provvedimento di cui al comma 12. 14. In applicazione dell'art. 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'individuazione dello sportello unico previsto dal presente regolamento, il rilascio del provvedimento di cui al comma 12 spetta alla giunta provinciale competente e lo stesso deve essere pubblicato integralmente sul B.U.R. della Regione. La notifica al soggetto interessato deve essere trasmessa per conoscenza, integrata dal relativo provvedimento, anche alle strutture ed agli enti di cui al comma 1 nei limiti ivi indicati e, se dovuta, al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con conseguente sospensione dell'efficacia ai sensi dell'art. 138, comma 2, della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni. 15. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 12 la giunta provinciale nomina il collaudatore o la commissione di collaudo dell'opera con la composizione ed i requisiti di cui all'art. 16 della legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. La rilevanza del progetto di cui al comma 2 del citato art. 16 ai fini della nomina della commissione di collaudo in corso d'opera e' espressamente determinata in sede di conferenza tecnica. In tale caso un componente tecnico e quello amministrativo sono designati dall'assessore regionale all'ambiente. 16. La procedura prevista dal presente articolo si applica, altresi', alle varianti sostanziali di progetti gia' approvati. L'accertamento della non sostanzialita' delle singole varianti e' motivatamente dichiarato dal competente ufficio dell'amministrazione provinciale. Per la definizione di varianti sostanziali si fa riferimento all'art. 11, comma 3-bis della legge regionale n. 30/1987, cosi' come introdotto dall'art. 11, comma 2 della legge regionale n. 22/1996. 17. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'impianto viene rilasciato, su istanza di parte, dall'organo statutariamente competente della provincia entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto o comunque entro 30 giorni dall'istanza, se successiva. 18. I provvedimenti di diffida, sospensione e revoca sono assunti direttamente dal soggetto autorizzante a seconda che trattasi di attivita' di costruzione o di esercizio dell'impianto. 19. Fermo restando il principio dello sportello unico provinciale per quanto concerne le comunicazioni da parte dell'utenza, rimangono in capo ai soggetti individuati dalle singole norme e di settore, non disapplicate o abrogate dal presente regolamento, le attribuzioni ivi previste.