Art. 6.
                         Conferenza tecnica
 
  1. Al fine di consentire l'attuazione delle  procedure  individuate
dal presente regolamento e' istituita presso ciascuna amministrazione
provinciale  una  "conferenza  tecnica"  con  funzioni  di  organo di
consulenza per l'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento
e/o recupero dei rifiuti e loro varianti sostanziali.
  2. La conferenza tecnica e' costituita con decreto  del  presidente
della provincia.
  3. La conferenza tecnica e' composta da:
   a)  l'assessore  provinciale con delega ambientale con funzioni di
presidente;
   b) il dirigente della struttura competente in  materia  ambientale
della  provincia,  con funzioni vicarie in caso di vacanza, assenza o
impedimento del presidente;
   c) il direttore regionale dell'ambiente;
   d) il direttore del servizio per la disciplina  dello  smaltimento
dei rifiuti della direzione regionale dell'ambiente;
   e)  un  esperto  in materia di prevenzione ambientale appartenente
all'azienda sanitaria designato dalla stessa o  congiuntamente  dalle
aziende sanitarie competenti per territorio;
   f)  due  esperti  in  materia  ambientale designati per il proprio
ambito territoriale da ciascuna giunta provinciale  entro  30  giorni
dalla  data  di  pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
del presente regolamento e scelti  tra  terne  di  esperti  segnalati
dalle  associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della
legge n. 349/1986 maggiormente rappresentative  fra  quelle  operanti
nel  territorio provinciale; le segnalazioni dovranno pervenire entro
15 giorni dalla richiesta;
   g) un esperto designato per  il  proprio  ambito  territoriale  da
ciascuna  giunta  provinciale  nei  termini e con le modalita' di cui
alla lettera f) e scelto nell'ambito di terne  di  esperti  segnalati
dalle  associazioni  degli imprenditori piu' rappresentative operanti
nel territorio provinciale;
   h) quattro esperti designati per il proprio ambito territoriale da
ciascuna  giunta  provinciale,  nei termini e con le modalita' di cui
alla lettera f) scelti nell'ambito  di  terne  di  esperti  segnalati
dagli  ordini  professionali  degli  ingegneri, degli architetti, dei
geologi e dei biologi.
  4. La conferenza tecnica e' altresi' integrata, con relativo potere
di voto, dai seguenti componenti:
   a) il direttore dell'ufficio di piano nell'ipotesi in cui trattasi
di  intervento  soggetto  alla  valutazione  di  impatto   ambientale
regionale,  salvo  che  non  sia  stato  acquisito in via autonoma il
singolo provvedimento di V.I.A. regionale o ministeriale;
   b) il  direttore  dell'ispettorato  ripartimentale  delle  foreste
competente per territorio, qualora l'opera riguardi solo parzialmente
terreni  soggetti  a  vincolo idrogeologico per superfici inferiori a
5.000 mq.;
   c) il direttore regionale delle foreste,  qualora  ricorrano  casi
analoghi a quelli di cui alla lettera b) ma per superfici superiori a
5.000 mq.;
   d)  il  direttore  del servizio della selvicoltura della direzione
regionale  delle  foreste,  qualora  l'opera  riguardi   l'opera   di
riduzione  della  superficie  forestale  in  aree escluse dal vincolo
idrogeologico;
   e) il direttore regionale dell'azienda dei parchi e delle  foreste
regionali,  qualora  l'intervento  ricada in aree soggette alla legge
regionale n. 42/1996;
   f)  il  direttore  regionale  della  pianificazione  territoriale,
qualora  il  progetto  riguardi un impianto di smaltimento di rifiuti
pericolosi;
   g) il direttore del servizio competente della direzione  regionale
della  pianificazione  territoriale,  qualora  l'intervento ricada in
area soggetta a vincolo paesaggistico;
   h) il direttore del servizio regionale competente  alle  emissioni
in  atmosfera,  nel  caso in cui l'intervento sia soggetto al decreto
del Presidente della Repubblica n. 203/1988;
   i)  il  direttore  regionale  della  sanita',  qualora  l'impianto
riguardi rifiuti pericolosi;
   l)  il  sindaco  del  comune  sede  dell'impianto,  il  quale puo'
intervenire anche a mezzo di un delegato.
  5. Svolge funzioni di segretario un dipendente della provincia  con
qualifica non inferiore al VI livello.
  6. In sostituzione dei componenti di cui alle lettere dalla b) alla
d)  del  comma  3  e  quelli di cui alle lettere dalla a) alla i) del
comma 4, possono partecipare alla conferenza i rispettivi sostituti o
altro funzionario di volta in volta formalmente delegato.
  7. I componenti di cui alle lettere f), g) ed h) del comma 1 durano
in  carica  4  anni  dalla  data  della  nomina  e   possono   essere
riconfermati per una sola volta.
  8. Le riunioni della conferenza tecnica sono valide con la presenza
dei  due  terzi dei componenti. Per l'emissione del parere favorevole
sul progetto in esame e' necessario il voto favorevole dei due  terzi
dei presenti.
  9.  Ai  componenti  esterni  della  conferenza  tecnica competono i
compensi previsti dalla competente  amministrazione  provinciale.  La
partecipazione dei dipendenti regionali e provinciali e' intesa quale
attivita' di istituto.