Art. 6. Conferenza tecnica 1. Al fine di consentire l'attuazione delle procedure individuate dal presente regolamento e' istituita presso ciascuna amministrazione provinciale una "conferenza tecnica" con funzioni di organo di consulenza per l'approvazione dei progetti di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti e loro varianti sostanziali. 2. La conferenza tecnica e' costituita con decreto del presidente della provincia. 3. La conferenza tecnica e' composta da: a) l'assessore provinciale con delega ambientale con funzioni di presidente; b) il dirigente della struttura competente in materia ambientale della provincia, con funzioni vicarie in caso di vacanza, assenza o impedimento del presidente; c) il direttore regionale dell'ambiente; d) il direttore del servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti della direzione regionale dell'ambiente; e) un esperto in materia di prevenzione ambientale appartenente all'azienda sanitaria designato dalla stessa o congiuntamente dalle aziende sanitarie competenti per territorio; f) due esperti in materia ambientale designati per il proprio ambito territoriale da ciascuna giunta provinciale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del presente regolamento e scelti tra terne di esperti segnalati dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986 maggiormente rappresentative fra quelle operanti nel territorio provinciale; le segnalazioni dovranno pervenire entro 15 giorni dalla richiesta; g) un esperto designato per il proprio ambito territoriale da ciascuna giunta provinciale nei termini e con le modalita' di cui alla lettera f) e scelto nell'ambito di terne di esperti segnalati dalle associazioni degli imprenditori piu' rappresentative operanti nel territorio provinciale; h) quattro esperti designati per il proprio ambito territoriale da ciascuna giunta provinciale, nei termini e con le modalita' di cui alla lettera f) scelti nell'ambito di terne di esperti segnalati dagli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e dei biologi. 4. La conferenza tecnica e' altresi' integrata, con relativo potere di voto, dai seguenti componenti: a) il direttore dell'ufficio di piano nell'ipotesi in cui trattasi di intervento soggetto alla valutazione di impatto ambientale regionale, salvo che non sia stato acquisito in via autonoma il singolo provvedimento di V.I.A. regionale o ministeriale; b) il direttore dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, qualora l'opera riguardi solo parzialmente terreni soggetti a vincolo idrogeologico per superfici inferiori a 5.000 mq.; c) il direttore regionale delle foreste, qualora ricorrano casi analoghi a quelli di cui alla lettera b) ma per superfici superiori a 5.000 mq.; d) il direttore del servizio della selvicoltura della direzione regionale delle foreste, qualora l'opera riguardi l'opera di riduzione della superficie forestale in aree escluse dal vincolo idrogeologico; e) il direttore regionale dell'azienda dei parchi e delle foreste regionali, qualora l'intervento ricada in aree soggette alla legge regionale n. 42/1996; f) il direttore regionale della pianificazione territoriale, qualora il progetto riguardi un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi; g) il direttore del servizio competente della direzione regionale della pianificazione territoriale, qualora l'intervento ricada in area soggetta a vincolo paesaggistico; h) il direttore del servizio regionale competente alle emissioni in atmosfera, nel caso in cui l'intervento sia soggetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988; i) il direttore regionale della sanita', qualora l'impianto riguardi rifiuti pericolosi; l) il sindaco del comune sede dell'impianto, il quale puo' intervenire anche a mezzo di un delegato. 5. Svolge funzioni di segretario un dipendente della provincia con qualifica non inferiore al VI livello. 6. In sostituzione dei componenti di cui alle lettere dalla b) alla d) del comma 3 e quelli di cui alle lettere dalla a) alla i) del comma 4, possono partecipare alla conferenza i rispettivi sostituti o altro funzionario di volta in volta formalmente delegato. 7. I componenti di cui alle lettere f), g) ed h) del comma 1 durano in carica 4 anni dalla data della nomina e possono essere riconfermati per una sola volta. 8. Le riunioni della conferenza tecnica sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti. Per l'emissione del parere favorevole sul progetto in esame e' necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti. 9. Ai componenti esterni della conferenza tecnica competono i compensi previsti dalla competente amministrazione provinciale. La partecipazione dei dipendenti regionali e provinciali e' intesa quale attivita' di istituto.